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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 37




Articolo 37
Segno distintivo dello Stato di immatricolazione
1. Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare
nella Parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui e' immatricolato.
2. Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtu'
dell'articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella parte posteriore un numero di immatricolazione deve anche recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato in cui tale numero di immatricolazione e' rilasciato. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche se il rimorchio e' immatricolato in uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell'autoveicolo cui e' agganciato; se il rimorchio non e' immatricolato, deve recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato di immatricolazione del veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato.
3. La composizione e le modalita' di apposizione del segno
distintivo previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione.