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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 33




Articolo 33
Illuminazione: condizioni di impiego delle luci
previste all'allegato 5
1. Il conducente di un veicolo munito di proiettori di
profondita', di proiettori di incrocio e di luci di posizione definiti all'allegato 5 della presente Convenzione deve usare tali luci nelle condizioni seguenti quando, in virtu' dell'articolo 32 della presente Convenzione, il veicolo deve mostrare almeno una o due luci bianche o giallo-selettivo verso l'avanti:
a) i proiettori di profondita' non devono essere accessi ne' nei
centri abitati quando la strada e' sufficientemente illuminata ne' fuori dai centri abitati quando la carreggiata e' illuminata in modo continuo e tale illuminazione e' sufficiente per consentire al conducente di vedere distintamente ad una distanza adeguata, ne' quando il veicolo e' fermo;
b) con riserva della possibilita' per la legislazione nazionale
di autorizzare l'utilizzazione dei proiettori di profondita' durante le ore del giorno quando la visibilita' sia insufficiente a causa per esempio, di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia o di passaggio entro una galleria, i proiettori di profondita' non debbono essere accesi o il loro funzionamento deve essere modificato in modo da evitare l'abbagliamento;
i) quando un conducente sta per incrociare un altro veicolo; i
proiettori, se sono utilizzati, debbono allora essere spenti o il loro funzionamento deve essere modificato in modo da evitare l'abbagliamento alla distanza necessaria perche' il conducente dell'altro veicolo possa continuare la sua marcia agevolmente e senza pericolo;
ii) quando un veicolo ne segue un altro a breve distanza,
tuttavia i proiettori di profondita' possono essere utilizzati conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo per indicare l'intenzione di sorpassare nelle condizioni previste all'articolo 28 della presente Convenzione;
iii) in tutte le altre circostanze in cui e' necessario non
abbagliare gli altri utenti della strada o gli utenti di una via d'acqua o di una linea ferroviaria che costeggi la strada;
c) con riserva delle disposizioni del comma d) del presente
paragrafo, i proiettori d'incrocio debbono essere accesi quando l'uso dei proiettori di profondita' e' vietato dalle disposizioni dei precedenti commi a) e b) e possono essere utilizzati in luogo dei proiettori di profondita' quando i proiettori di incrocio permettono al conducente di vedere distintamente fino ad una distanza sufficiente ed agli altri utenti della strada di scorgere il veicolo ad una distanza sufficiente;
d) le luci di posizione debbono essere utilizzate
contemporaneamente ai proiettori di profondita', ai proiettori di incrocio ed ai proiettori fendinebbia. Esse possono essere utilizzate da sole quando il veicolo e' fermo o in sosta o quando su delle strade diverse dalle autostrade o dalle strade indicate al paragrafo 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione, le condizioni di illuminazione sono tali che il conducente puo' vedere distintamente fino ad una distanza sufficiente o gli altri utenti possono scorgere il veicolo ad una distanza sufficiente;
2. Quando un veicolo e' munito dei proiettori fendi nebbia
definiti all'allegato 5 della presente convenzione non deve usare tali proiettori che in caso di nebbia, di caduta di neve o di forte pioggia. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1-c del presente articolo l'accensione dei proiettori fendinebbia sostituisce allora quella dei proiettori di incrocio, potendo tuttavia la legislazione nazionale autorizzare in questo caso l'accensione simultanea dei proiettori fendinebbia e dei proiettori di incrocio.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo, la legislazione nazionale puo' autorizzare, anche in assenza di nebbia, di caduta di neve o di forte pioggia, l'accensione dei proiettori fendinebbia su strade strette e con numerose curve.
4. Nulla nella presente Convenzione potra' essere interpretato
come un impedimento per la legislazione nazionale ad imporre l'obbligo di utilizzare i proiettori d'incrocio all'interno dei centri abitati.
5. Gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 2
dell'articolo 28 della presente Convenzione consistono nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori di incrocio o nell'accensione intermittente dei proiettori di profondita' o nell'accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori di incrocio e dei proiettori di profondita'.