Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.
Art. 4
Articolo 4
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' precedente a quella risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Protocollo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' precedente a quella risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Protocollo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.