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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 11

Articolo 11
1. Ogni Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'Articolo 9 del presente Accordo, le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avra' effettuato tale dichiarazione.
2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a patto che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che esse siano confermate in detto strumento.
3. Ogni Stato, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, notifichera' per iscritto al Segretario generale in quale misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 si applicano al presente Accordo. Le riserve che non fossero state oggetto della notifica effettuata all'atto del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, saranno ritenute non applicarsi al presente Accordo.
4. Il Segretario Generale comunichera' le riserve e notifiche effettuate in applicazione del presente articolo, a tutti gli Stati di cui all'art. 2 del presente Accordo.
5. Ogni Stato il quale abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtu' del presente articolo, potra', in ogni tempo, ritirarla con notifica indirizzata al Segretario generale.
6. Ogni riserva effettuata in conformita' con il paragrafo 2 o notificata in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo:
a) modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato detta riserva, le disposizioni dell'Accordo che sono oggetto della riserva entro i limiti di quest'ultima;
b) modifica queste disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro rapporti con la Parte contraente che ha effettuato o ha notificato la riserva.