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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 20




Articolo 20
Prescrizioni applicabili ai pedoni
1. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive potranno
rendere applicabili le disposizioni del presente articolo soltanto nel caso in cui la circolazione di pedoni sulla carreggiata sia pericolosa o intralci la circolazione dei veicoli.
2. Se, di lato alla carreggiata, esistono dei marciapiedi, o
delle banchine praticabili per i pedoni, essi debbono usarli.
Tuttavia prendendo le necessarie precauzioni:
a) i pedoni che spingono o trasportano oggetti ingombranti
possono usare la carreggiata se la loro circolazione sul marciapiede o sulle banchine provoca un notevole intralcio agli altri pedoni;
b) i gruppi di pedoni accompagnati da una guida, o formanti un
corteo, possono circolare sulla carreggiata.
3. Se non e' possibile usare i marciapiedi o le banchine o in
assenza di questi, i pedoni possono circolare sulla carreggiata; quando esiste una pista per velocipedi e quando la densita' della circolazione lo consente, essi possono circolare su tale pista per velocipedi, ma senza intralciare il passaggio dei ciclisti e dei ciclomotoristi.
4. Quando dei pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione
dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi debbono tenersi il piu' vicino possibile al bordo della carreggiata.
5. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano quanto
segue: quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, essi debbono tenersi, salvo nel caso in cui cio' possa compromettere la loro sicurezza, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un velocipede, un ciclomotore o un motociclo debbono sempre tenersi sul lato della carreggiata corrispondente al senso di circolazione ed analogamente i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o formanti un corteo.
Salvo il caso che essi formino un corteo i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono di notte e con cattiva visibilita', nonche' di giorno se la densita' della circolazione dei veicoli lo richiede, camminare, per quanto possibile, in fila semplice.
6.a) I pedoni non debbono inoltrarsi su di una carreggiata per
attraversarla se non facendo uso di prudenza; essi debbono usare il passaggio pedonale quando ne esiste uno in prossimita'.
b) Per attraversare un passaggio pedonale segnalato come tale o
delimitato da segni sulla carreggiata:
i) se il passaggio e' munito di segnali luminosi per i pedoni,
questi debbono obbedire alle prescrizioni indicate da tali segnali;
ii) se il passaggio non e' munito di tale segnalazione, ma se la
circolazione dei veicoli e' regolata da segnali luminosi di circolazione o da un agente preposto alla circolazione i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata finche' il segnale luminoso o il gesto dell'agente preposto alla circolazione indichi che i veicoli possono passarvi;
iii) agli altri passaggi pedonali, i pedoni non debbono inoltrarsi
sulla carreggiata senza tener conto della distanza e della velocita' dei veicoli che si avvicinano.
c) Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale
segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli.
d) Una volta iniziato l'attraversamento di una carreggiata, i
pedoni non debbono allungare il loro percorso, attardarsi o arrestarsi senza necessita'.
7. Tuttavia le Parti contraenti o le loro parti costitutive
possono emanare delle disposizioni piu' severe per i pedoni che attraversano le carreggiate.