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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 15




Articolo 15
Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi
regolari di trasporto pubblico
Si raccomanda che la legislazioni nazionali prevedano che, nei
centri abitati allo scopo di facilitare la circolazione dei veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, i conducenti degli altri veicoli, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione rallentino e se necessario si fermino per consentire che i veicoli di trasporto pubblico effettuino la manovra necessaria per rimettersi in moto alla partenza delle fermate segnalate come tali. Le disposizioni cosi emanate dalle Parti contraenti o dalle loro parti costitutive non modificano in alcun modo l'obbligo per i conducenti dei veicoli di trasporto pubblico di adottare, dopo aver annunciato a mezzo degli indicatori di direzione la loro intenzione di rimettersi in moto, le precauzioni necessarie per evitare ogni rischio di incidente.