Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.
Art. 8
Articolo 8
Il presente Accordo cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonche' in ogni momento in cui cessera' di essere in vigore la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.
Il presente Accordo cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonche' in ogni momento in cui cessera' di essere in vigore la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.