Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.
Art. 40
Articolo 40
Disposizione transitoria
Per la durata di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della
presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 47, i rimorchi in circolazione internazionale beneficeranno, qualunque sia il loro peso massimo autorizzato, delle disposizioni della presente Convenzione, anche se non sono immatricolati.