Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.
Convenzione - Allegato 4
ALLEGATO 4
MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE
1. I marchi di identificazione comprendono:
a) Per gli autoveicoli:
i) il nome o il marchio del costruttore del veicolo;
ii) sul telaio, o in mancanza di telaio, sulla carrozzeria, il numero di fabbricazione o il numero di serie del costruttore;
iii) sul motore, il numero di fabbricazione del motore quando tale numero viene apposto dal costruttore;
b) Per i rimorchi, le indicazioni previste ai precedenti commi i) e ii);
c) Per i ciclomotori, l'indicazione della cilindrata ed il marchio "CM".
2. I marchi indicati al paragrafo 1 del presente allegato debbono essere posti in posizioni accessibili ed essere facilmente leggibili, inoltre essi debbono essere tali che sia difficile modificarli o sopprimerli. Le lettere e le cifre comprese nei marchi saranno sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese ed in cifre arabe, sia ripetute in tale maniera.