Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a fare data della loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto:
a) per la convenzione sulla circolazione stradale dall'articolo 47, paragrafo 2;
b) per la convenzione sulla segnaletica stradale dall'articolo 39, paragrafo 2;
c) per l'accordo europeo sulla circolazione stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
d) per l'accordo europeo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
e) per il protocollo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2.