Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.
Art. 4
Articolo 4
Segnaletica
Le Parti contraenti alla presente convenzione che non siano Parti
contraenti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna lo stesso giorno della presente Convenzione si impegnano a fare in modo:
a) che tutti i segnali stradali, i segnali luminosi della
circolazione ed i segni sulla carreggiata installati nel loro territorio costituiscano un sistema coerente;
b) che il numero dei tipi di segnali sia limitato e che i
segnali siano installati soltanto nei punti in cui la loro presenza sia ritenuta utile;
c) che i segnali di pericolo siano installati ad una distanza
sufficiente dagli ostacoli per avvertire efficacemente gli utenti della loro presenza;
d) ed a fare in modo che sia proibito:
i) far figurare su di un segnale, sul suo supporto o su ogni
altra installazione che serve a regolare il traffico qualsiasi cosa che non si riferisca all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, allorche' le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione non avente scopo di lucro ad installare i segnali di indicazione esse possono consentire che l'emblema di tale associazione figuri sul segnale o sul suo rapporto, purche' cio' non renda piu' difficoltosa la comprensione del segnale;
ii) installare pannelli, cartelli, segni o installazioni che
rischino sia di essere confusi con dei segnali o con altre installazioni che servono a regolare la circolazione sia di ridurne la visibilita' o l'efficacia, sia di abbagliare gli utenti della strada o di distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.