Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.
Art. 36
Articolo 36
Numero di immatricolazione
1. Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare
nella Parte anteriore e su quella posteriore il proprio numero d'immatricolazione; tuttavia, i motocicli sono tenuti a portare tale numero solo sulla parte posteriore.
2. Ogni rimorchio immatricolato deve, in circolazione
internazionale, recare sulla parte posteriore il proprio numero di immatricolazione. Nel caso di un autoveicolo trainante uno o piu' rimorchi, il rimorchio unico o l'ultimo rimorchio, se non e' immatricolato, deve recare il numero di immatricolazione del veicolo trattore.
3. La composizione e le modalita' di apposizione del numero di
immatricolazione previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 2 della presente Convenzione.