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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 13

Articolo 13
Prescrizioni comuni ai segnali descritti nell'Annesso 4 della presente Convenzione.
1. I segnali di divieto o di restrizione ed i segnali di obbligo saranno posti nelle immediate vicinanze del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto e potranno essere ripetuti se le Autorita' competenti lo ritengano necessario. Tuttavia, essi potranno, quando le autorita' competenti lo riterranno utile per ragioni di visibilita' o per avvertire gli utenti in anticipo, essere posti ad una distanza appropriata prima del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto. Sotto i segnali posti prima del luogo dove s'impone l'obbligo, la restrizione o il divieto, sara' posto un pannello supplementare conforme al modello 1 dell'Annesso 7.
2. I segnali di prescrizione posti perpendicolarmente al segnale che indica il nome del centro abitato, o poco dopo tale segnale, indicano che la prescrizione si applica in tutto il centro abitato, salvo il caso in cui un'altra prescrizione sara' resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strada nel centro abitato.