N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 7



Articolo 7
Regole generali

1. Gli utenti della strada debbono evitare ogni comportamento
che possa costituire un pericolo o un ostacolo per la circolazione, mettere in pericolo le persone o provocare un danno alle proprieta' pubbliche o private.
2. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli
utenti della strada debbano evitare di disturbare la circolazione o di rischiare di renderla pericolosa gettando, deponendo o abbandonando sulla strada oggetti o materiali o creando qualche altro ostacolo sulla strada. Gli utenti della strada che non hanno potuto evitare di creare un ostacolo o un pericolo debbono prendere le misure necessarie per rimuoverlo al piu' presto possibile e se non possono rimuoverlo immediatamente, per segnalarlo agli altri utenti della strada.