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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 12

Articolo 12
Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Protocollo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2:
a) le firme, ratifiche ed adesioni, ai sensi dell'articolo 2;
b) le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3;
c) le date di entrata in vigore del presente Protocollo in virtu' dell'articolo 4;
d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Protocollo in conformita' con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6;
e) le denuncie ai sensi dell'articolo 7;
f) l'abrogazione del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 8.