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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 28




Articolo 28
Avvertimenti acustici e luminosi
1. Si puo' fare uso degli avvisatori acustici soltanto:
a) per dare gli avvertimenti utili al fine di evitare un
incidente;
b) fuori dei centri abitati quando e' opportuno avvisare un
conducente che sta per essere sorpassato.
L'emissione di suoni a mezzo avvisatori acustici non deve
prolungarsi piu' del necessario.
2. I conducenti di autoveicoli possono, fra il tramonto e
l'alba, dare gli avvertimenti luminosi definiti al paragrafo 5 dell'articolo 33 della presente Convenzione in luoghi degli avvertimenti acustici. Essi possono anche farlo durante il giorno ai fini indicati al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo, se cio' e' piu' appropriato alle circostanze.
3. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono
autorizzare l'uso di avvertimenti luminosi ai fini previsti al paragrafo 1 b del presente articolo anche nei centri abitati.