Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)
Tabella E
Tabella E.
Spostamento di abitati
Spostamento dei seguenti abitati:
a) nel Veneto:
«In provincia di Belluno» la valle (frazione Conaggia), Mel (frazione follo), Puos d'Alpago (frazione Cornei) - Selva di Cadore (Borgate Santa Fosca e Zanol). (1) (9) (308)
b) nella Toscana:
(In provincia di Grosseto) Gavorrano - Roccastrada - Santa Fiora (capoluogo e frazione Bagnolo). (98)
c) nel Molise e negli Abruzzi:
(In provincia di Campobasso) Castellino del Biferno - Rocchetta al Volturno - Caccavone - Forli' nel Sannio - Rionero Sannitico (frazioni Casabona, Le Vigne, Montano e Vernali) - Cerro al Volturno; (in provincia di Chieti) Buonanotte - Salle - Giuliano Teatino; (in provincia di Teramo) Pescosansonesco - Pescosansonesco (frazione Grazie) - Viooli - Cermignano e Roccafinadamo - Torino di Sangro - Villa Popolo, frazione del comune di Torricella Sicura. (1) (9) (16) (114) (123) (181) (189) ((380))
d) nella Campania:
(In provincia di Avellino) Montecalvo Irpino - Caposele; (in provincia di Benevento) Casalduni - Castelpagano - Castelvetere - Tocco Gaudio; (in provincia di Salerno) Montecorvino Pugliano (frazione Pendazzi) - Montecorvino Pugliano (frazione Sorbo) - Rofrano - Roscigno - San Gregorio Magno. (30) (297)
e) in provincia di Basilicata:
Montemurro - Pietrapertosa - San Giorgio Lucano - San Martino d'Agri - Stigliano.
f) in provincia di Catanzaro:
Briatico (frazione Conidoni) - Briatico (frazione Paradisoni) - Briatico (frazione San Leo) - Briatico (frazione Villa Dapa) - Cardinale - Cessaniti (frazione Mantineo) - Cessaniti (frazione Pennaconi) - Dinami - Dinami (frazione Melicucca') - Drapia (frazione Gasponi) - Girifalco - Gizzeria - Martirano - Monteleone (frazione Triparni) - Monteleone (frazione Vena) - Nicotera (frazione Comerconi) - Olivadi - Parghelia - Parghelia (frazione Fitili) - Parghelia (frazione Zaccanopoli) - Ricadi (frazione Lampazzoni) - Sellia - San Gregorio d'Ippona (frazione Zammaro') - Spilinga (frazione Panaja) - Zambrone - Zambrone (frazione Daffina') - Zambrone (frazione San Giovanni) - Zungri - Maranise, Badolato, Fossato Serralta, Magisano e Nocera Tirinese - Belcastro. (18) (64) g) in provincia di Cosenza:
Acquappesa - Bonifati - Campana - Castiglione Casentino - Lago Longobardi Lungro - Marano Marchesato - Pietrapaola - San Martino di Finita - Terrati - Verbicaro - Rogliano (borgata Cicchelli) - Laghitello, frazione del comune di Lago. (57) (152) (265)
h) in provincia di Reggio Calabria:
Bagaladi - Bianco (frazione Pardesca) - Bianco (frazione Zoparto) - Brancaleone - Bruzzano - Caraffa del Bianco - Carida' - Casignana - Caulonia - Ferruzzano - Melicucca' - Oppido Mamertina - Palizzi - Precacore - Rogudi - San Pier Fedele e frazione Garopoli - Sant'Agata di Bianco - Sant'Eufemia d'Aspromonte - Sant'Ilario dello Ionio - San Roberto e frazione San Peri - Scido - Terranova Sappo Minulio e frazione Scroforio - Calanna, Melito, Porto Salvo, (frazione Pentedattilo), Maropati e sua frazione Tritanti - Caulonia (frazione Ursini). (72) (74) (80) (334)
i) nella Sicilia:
Castellumberto, Locadi (Messina) ; Raddusa (Catania), Sutera (Caltanissetta).
nella Lombardia, in provincia di Bergamo:
Bondione, frazione Torre.
In provincia di Aquila:
Balsorano - Fiamignano (frazioni Fontefreddo e Santa Lucia) - Pescorocchiano (frazioni Pace e Vallececa) - Scanno (frazione Frattura) - Peruzza, borgata della frazione Ridotti del comune di Balsorano.
In provincia di Bologna:
Castiglione dei Popoli (frazione Baragazza) - Grizzana (frazione Monteacuto Ragazza). (335)
In provincia di Caserta:
Villa Latina (frazione Vallegrande). (9)
In provincia di Parma:
Corniglio (frazioni Signatico e Vestano) - Fornovo di Taro (frazione Citerna) - Medesano (frazione Miano) - Pellegrino Parmense (frazione Metti) - Vianino, frazione del comune di Varano Melegari.
In provincia di Pavia:
Menconico (frazione Riva).
In provincia di Piacenza:
Bettola (frazione Padri) - Ferriere (frazioni Torrio Superiore e Torrio Inferiore). (17) (363)
In provincia di Potenza:
Latronico - Savoia di Lucania - Rapolla - Campomaggiore - Sant'Angelo le Fratte. (17) (48)
In provincia di Torino:
Locana (borgata Gascheria).
In provincia di Udine:
Tolmezzo (frazione Cazzaso).
In provincia di Ascoli:
Grottammare Antico - Ascoli Piceno (frazione Porchiano) - Fermo - Grottazzolina - Offida - Petritoli. (9) (10)
In provincia di Siena:
San Casciano dei Bagni (frazione Celle sul Rigo). (16)
In provincia di Cagliari:
San Vero Congius. (17)
In provincia di Forli':
Civitella di Romagna - Predappio. (17)
In provincia di Massa Carrara:
San Romano (frazione Caprignana). (18)
In provincia di Roma:
Bagnorea (frazione Civita)- Selci Sabino. (18) (251) (252)
In provincia di Reggio Emilia:
Villaminozzo, per le frazioni di Roncapianisio, Febbio, Rivarotonda. (19) (108)
(4) (12) (38) (71) (78) (82) (95) (105) (116) (133) (143) (158) (168) (174) (203) (223) (244) (257) (260) (274) (278) (279) (296) (302) (336) (344) (353)
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro delle finanze
LACAVA.
Il ministro della guerra
CASANA.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 giugno 1909, n. 407 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La somma di cui alla lettera i dell'art. 1 e' autorizzata per aggiungere - a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 - agli abitati da trasferire parzialmente o totalmente in nuova sede, inscritti nella tabella E della legge medesima, i seguenti:
1° in provincia di Belluno:
Pra' e Lagunaz, frazioni del Comune di Taibon;
2° in provincia di Teramo:
Alvi, frazione del Comune di Crognaleto".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 luglio 1913, n. 1023 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il capoluogo e la frazione Mosorrofa del comune di Cataforio restano compresi agli effetti dello spostamento dell'abitato nella tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il Regio Decreto 7 agosto 1919, n. 1498 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regio".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il Regio Decreto 7 dicembre 1919, n. 2406 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono approvate a' termini dell' art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919 n. 568 le annesse taballe A B e C, viste, d'ordine Nostro dal ministro proponente degli abitanti da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV) a quelli indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 225 e nelle tabelle D ed E allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Si riporta di seguito la seguente Tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il Regio Decreto 3 novembre 1921, n. 1547 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 23 febbraio 1922, n. 374 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il Regio Decreto 8 settembre 1922, n. 1301 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1535 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio Decreto 20 novembre 1924, n. 2322 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono approvate, a norma dell' art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e dell' art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , le unite tabelle A e B vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, a quelli indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 , e nella tabella E allegata alla citata legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Si riporta di seguito la suindicata Tabella:
"Tabella B.
Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 .
(Trasferimento di abitati minacciati da frane).
In provincia di Avellino:
Aquilonia.
(Limitatamente alla zona estrema del Rione S. Pietro)."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il Regio D.L. 26 novembre 1925, n. 2189 , convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Gavazzo, frazione del comune di Cologna Gavazzo, in provincia di Trento, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, a quelli indicati nella tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908 predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane)".
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AGGIORNAMENTO (48)
Il Regio Decreto 26 agosto 1926, n. 1654 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (57)
Il Regio Decreto 3 febbraio 1927, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Regio Decreto 7 aprile 1927, n. 1180 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (71)
Il Regio Decreto 6 ottobre 1927, n. 2606 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli abitati di Cataforio Centro e frazione di Mosorrofa, in provincia di Reggio Calabria, sono esclusi dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (72)
Il Regio Decreto 9 febbraio 1928, n. 274 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (74)
Il Regio Decreto 16 febbraio 1928, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (78)
Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1300 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art.1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n.445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Maiolati in provincia di Ancona, per il parziale trasferimento di esso limitatamente alla zona compresa fra il ciglio nord-ovest della rupe in frana, lo spigolo sud del fabbricato n. 54 in vicolo San Biagio, l'estremo limite nord del vicolo di piazza Padella, il vicolo San Biagio, l'intera proprieta' Colini (mappale n. 23), la gradinata di via del Monte, la piazza Padella e il vicolo omonimo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1302 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Brancaleone Superiore, frazione del comune di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, e' escluso dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (82)
Il Regio Decreto 14 luglio 1928, n. 1891 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (spostamento di abitati in frana) quello di Montefranco in provincia di Terni, per il parziale spostamento della zona compresa tra la via di mezzo, la strada delle Casaline e la via e piazza della Chiesa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (95)
Il Regio D.L. 21 marzo 1929, n. 473 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 giugno 1929, n. 1135 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di San Fratello e' incluso, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane)".
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AGGIORNAMENTO (98)
Il Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7 , 1 ° comma, del Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (spostamento di abitati minacciati da frane) quello di Sorano, in provincia di Grosseto, limitatamente al rione ad ovest compreso tra la piazza del Poggio, via della Rocca Vecchia, piazza Vittorio Emanuele II, via del Borgo e fosso del Lavatoio.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (105)
Il Regio Decreto 3 ottobre 1929, n. 1869 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (spostamento di abitati) quello di Roccarandisi, frazione del comune di Pescorocchiano, in provincia di Rieti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (108)
Il Regio Decreto 9 dicembre 1929, n. 2296 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "A norma dell' art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311 , e' autorizzata, per gli abitati di Roncopianisio, Febbio e Rivarotonda del comune di Villaminozzo (provincia di Reggio Emilia), la sostituzione del consolidamento al trasferimento degli abitati stessi, che saranno percio' iscritti nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Regio Decreto 26 febbraio 1930, n. 238 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (116)
Il Regio Decreto 13 marzo 1930, n. 327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' annullata la iscrizione nella tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , dell'abitato di Maiolati in provincia di Ancona e l'abitato stesso e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge stessa, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla leggo medesima (consolidamento di abitati minacciati da frane)".
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AGGIORNAMENTO (123)
Il Regio Decreto 6 novembre 1930, n. 1614 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1054 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Termini Imerese, in provincia di Palermo, e' cancellato dalla tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati) e, a norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge stessa, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E ad essa allegata (trasferimento di abitati minacciati da frane) limitatamente ai rioni Serio e Porta Euracea".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (143)
Il Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1321 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (spostamento di abitati) quello di Poggiorsini, frazione del comune di Gravina, in provincia di Bari".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
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AGGIORNAMENTO (152)
Il Regio Decreto 1 febbraio 1932, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Montegiordano, in provincia di Cosenza, e' cancellato dall'elenco di quelli da trasferire a cura e spese dello Stato, agli effetti delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445 ".
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AGGIORNAMENTO (158)
Il Regio Decreto 18 aprile 1932, n. 743 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1018, n. 1019, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D (abitati da consolidare) e nella tabella E (abitati da trasferire) allegate alla legge stessa, quello di Castellaneta in provincia di Taranto".
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AGGIORNAMENTO (168)
Il Regio Decreto 14 ottobre 1932, n. 1445 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Santeramo in Colle in provincia di Bari) limitatamente al rione Chiancone".
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AGGIORNAMENTO (174)
Il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 174 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Polignano a Mare, la provincia di Bari".
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AGGIORNAMENTO (181)
Il Regio Decreto 18 maggio 1933, n. 685 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Borrello in provincia di Chieti, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria 2 marzo 1933".
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AGGIORNAMENTO (189)
Il Regio Decreto 1 giugno 1933, n. 1180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nelle tabelle D ed E allegate alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Pizzone, frazione del comune di Castelsanvincenzo, in provincia di Campobasso, limitatamente alla localita' Omero, per quanto riguarda il consolidamento dell'abitato, ed alla parte sottostante al Monte la Mandra, indicata in giallo nell'annessa planimetria, vistata, d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, per quanto, riguarda il trasferimento dell'abitato stesso".
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AGGIORNAMENTO (203)
Il Regio Decreto 21 settembre 1933, n. 1474 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo iV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di CassaNo Murge in provincia di Bari limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria, in data 20 aprile 1933, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
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AGGIORNAMENTO (223)
Il Regio Decreto 18 febbraio 1935, n. 578 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'articolo 5, 6° comma del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Alianello, frazione del comune di Aliano, in provincia di Matera".
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AGGIORNAMENTO (244)
Il Regio Decreto 27 giugno 1935, n. 1615 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Calcata, in provincia di Viterbo".
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AGGIORNAMENTO (251)
Il Regio Decreto 26 luglio 1935, n. 1631 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. -445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, limitatamente ai rioni Camerino e Scaloni".
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AGGIORNAMENTO (252)
Il Regio Decreto 16 maggio 1935, n. 1645 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 586 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 . titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Gallicano del Lazio, in provincia di Roma, limitatamente alla zona segnata in giallo nella annessa planimetria 30 aprile 1934, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
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AGGIORNAMENTO (257)
Il Regio Decreto 2 agosto 1935, n. 1820 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Veiano, in provincia di Viterbo, limitatamente alla parte vecchia dell'abitato stesso, denominata «Borgo»".
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AGGIORNAMENTO (260)
Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2297 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Comerconi, frazione del comune di Nicotera, in provincia di Catanzaro, e' escluso, limitatamente alla zona segnata in tinta rosa nell'unita planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' incluso nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati)".
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AGGIORNAMENTO (265)
Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2324 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925; numero 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, numero 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Scala Coeli, in provincia di Cosenza, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
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AGGIORNAMENTO (274)
Il Regio Decreto 23 gennaio 1936, n. 256 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Accettura, in provincia di Matera, limitatamente alle contrade Fariuolo e Fontana Terra".
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AGGIORNAMENTO (278)
Il Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 519 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, numero 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Corese Terra, frazione del comune di Fara Sabina (in provincia di Rieti) limitatamente al lato est, prospiciente l'appicco in frana".
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AGGIORNAMENTO (279)
Il Regio Decreto 16 marzo 1936, n. 684 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Bolognola, in provincia di Macerata".
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AGGIORNAMENTO (296)
Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2325 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Frasso Sabino, in provincia di Rieti, limitatamente alla zona sud-ovest dell'abitato stesso".
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AGGIORNAMENTO (297)
Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2326 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Lacedonia, in provincia di Avellino, limitatamente alla parte segnata in giallo, nell'unita' planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
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AGGIORNAMENTO (302)
Il Regio Decreto 23 novembre 1936, n. 2419 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Villafrati, in provincia di Palermo, limitatamente alla zona compresa tra il Corso Umberto I ed il sottostante burrone".
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AGGIORNAMENTO (308)
Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 820 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Staolin, frazione del comune di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, nonche' quello di Alvera', frazione dello stesso Comune, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'unita planimetria in data 12 maggio 1936, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
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AGGIORNAMENTO (334)
Il Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1422 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Tritanti, frazione del comune di Maropati, in provincia di Reggio Calabria, e' escluso dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
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AGGIORNAMENTO (335)
Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Giugnola, frazione del comune di Castel del Rio, in provincia di Bologna, limitatamente galla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria 29 gennaio 1937, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
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AGGIORNAMENTO (336)
Il Regio Decreto 30 settembre 1937, n. 1991 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Enna, limitatamente al rione denominato «Vallone Valverde», e' escluso dalla tabella D, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' incluso nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane)".
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AGGIORNAMENTO (344)
Il Regio Decreto 31 marzo 1938, n. 1118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 558 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, limitatamente ai rioni Casale, Civita e Terra".
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AGGIORNAMENTO (353)
Il Regio Decreto 4 novembre 1938, n. 2017 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Aliano, in provincia di Matera, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
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AGGIORNAMENTO (363)
Il Regio Decreto 12 maggio 1939, n. 1132 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Ceci frazione del comune di Bobbio, in provincia di Piacenza, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'unita planimetria in data 25 febbraio 1939-XVII, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
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AGGIORNAMENTO (380)
Il Regio Decreto 9 dicembre 1940, n. 1953 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Ari, in provincia di Chieti, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'unita planimetria, in data 11 ottobre 1940-XVIII, vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente".