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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 34.



Alle vendite dei beni immobili che saranno fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, istituita con la legge 31 marzo 1904, n. 140, e' applicabile la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale con le agevolazioni consentite dall'art. 10 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.