N NORME. red.it

Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Tabella D


Tabella D.

Consolidamento di frane minaccianti abitati

Consolidamento di frane minaccianti i seguenti abitati:
a) in provincia di Avellino:
Melito - Montecalvo Irpino - Ariano di Puglia - Calitri - Caposele - Bonito, Pietradefusi (frazione Sant'Angelo a Cancelli) - Rocchetta Sant'Antonio - Sturno - S. Andrea di Conza - Mirabella Eclano - Casalbore - Castelfranci - Pietradefusi (per la frazione Pietra) Senerchia - Aquilonia - Montella - Santa Paolina - Pietrastornina. (9) (10) (11) (16) (17) (18) (20) (27) (36) (39)
b) in provincia di Belluno:
Alleghe - La Valle - Mel - Pieve d'Alpago - Puos d'Alpago - San Pietro Cadore - Chies d'Alpago - Tambre d'Alpago (borgata Miciei) - Sorancen, frazione di Cesio Maggiore - Pianezze, frazione del comune di San Tommaso. (10) (31)
c) in provincia di Benevento:
Castelpagano - Castelvetere - Casalduni - Pietralcina - Sant'Angelo a Cupolo (borgata Amorosi e frazione Panelle) - San Nicola Manfredi (frazione Toccanisi) - S. Marco dei Cavoti - Foiano Valfortore - Montesarchio (frazione Cirignano) - San Leucio (borgata Feleppe di Sotto) - Ceppaloni - Cerreto Sannita - Cautano - Ponte Landolfo - S. Nicola Manfredi (frazione S. Maria a Toro) - Apollosa - Melizzano - Buonalbergo - Sant'Agata dei Goti - San Bartolomeo in Galdo - Reino - San Giovanni, frazione del comune di Ceppaloni. (10) (11) (15) (16) (18) (20) (27) (32) (99) (110) (129)
d) in provincia di Caltanissetta:
Sutera - Campofranco - Marianopoli - San Cataldo - Villarosa - Mussomeli - Resuttano - Santa Caterina Villarmosa - Villarosa (frazione Villa Priole) - Butera - Acquaviva Platani - Caltanissetta - Calascibetta - Castrogiovanni - Piazza Armerina - Vallelunga - Mazzarino. (10) (13) (15) (16) (18) (20)
e) in provincia di Campobasso:
Castellino del Biferno - Casacalenda - Fora nel Sannio - San Massimo - Matrice - Castelmauro - Civitacampomarano - Ferrazzano - Frosolone (trazione Acquaviva) - Sant'Elia a Pianisi - San Giovanni in Galdo - Isernia - Mirabello Sannitico - Montecilfone - Cerro al Volturno - Limesano - Monacilioni - Acquaviva Collecroce - Lucito - Salcito - Vastogirardi (frazione Pagliarone) - S. Martino in Pensilis Ururi - Bonefro; Pietracupa - Montefalcone del Sannio - Roccamandolfi - Ielsi - Baranello - Termoli - Sant'Angelo del Pesco - Fornelli - Ripabottoni. (9) (10) (13) (15) (16) (17) (18) (20) (27) (53) (75) (85) (96) (101) (146) (189) (309) (328)
f) in provincia di Catania:
Raddusa - Maletto - Troina - Santa Maria La Scala, frazione del comune di Acireale. (18) (230)
g) in provincia di Chieti:
Carpineto - Casalanguida - Castiglione Messer Marino - Guilmi - Taranta Peligna - Torricella Peligna - Altino - Atessa - Caramanico - Casoli - Castelfrentano - Civitella Messer Raimondo - Fara Filiorum Petri - Fara San Martino - Furci - Gissi - Rapino - Rocca Scalegna - Roio del Sangro - Scerni - Schiavi di Abruzzo - Serramonacesca - Torrebruna - San Valentino - Bomba - Colledimezzo - Miglianico - Pollutri - Rocca San Giovanni - San Giovanni Lipioni - Vacri - Vasto - Gessopalena - Orsogna - Palena - Pennapiedimonte - Quadri - Guardiagrele - Lettomanoppello - Pietraferrazzana - Roccacaramanico - Frisa (capoluogo e frazione Guastameroli) - Lanciano - Ortona a Mare - Manoppello - Francavilla a Mare - Filetto - Castelguidone - Perano - Villamagna - Villa Santa Maria - Pizzoferrato - Pennadomo. (9) (10) (11) (13) (15) (16) (17) (27) (49) (61) (65) (67) (69) (93) (113) (123) (311) (329) (330) (351)
h) in provincia di Salerno:
Rofrano - Roscigno - Pisciotta - Casaletto Spartano (frazioni Battaglia, Torre Orsaia) - Atrani - Altano - Auletta - Casalvelino - Castel San Lorenzo - Centola - Laurito - Orria - Perdifumo (capoluogo e frazioni Camella e Vatolla) - Perito (frazione Ostigliano) - Pollica (frazione Cannicchio) - San Mauro La Bruca (capoluogo e frazione San Nazario) - S. Angelo Fasanella - Torredura, frazione del comune di Ascea - Licusati (frazione del comune di Camerota) - Castelnuovo Cilento - Laureana Cilento - San Giovanni a Piro frazione Scario - Vietri sul Mare (capoluogo) e sue frazioni Albori, Benincasa, Dragonea, Marina, Molina e Raito - Cetara - Maiori (capoluogo) e sue frazioni Erchie, Ponte Primario, S. Pietro, S.
Maria delle Grazie e Vecite - Tramonti (capoluogo) e sue frazioni Campinola, Cesarano, Carsano, Gete, Paterno, S. Arcangelo, Paterno S.
Elia, Pietre, Polvica, Pucara, Capitignano, Figlino, Novelle e Ponte - Minori (capoluogo) e sue frazioni Casa Cumbalo, Monte, Petrito, Riola, S. Giovanni a Mare, Torre e Villamena - Amalfi (capoluogo) e sue frazioni Atrani, Lone, Minuto, Pastena, Pontone, Tovere, Vettica, e Pogerola - Conca dei Marini (capoluogo) e sua frazione Furore - Praiano (capoluogo) e sue frazioni Marina di Praia e Vettica Maggiore - Positano (capoluogo) e sue frazioni Monte Pertuso e Nocella - Scala, S. Martino, Torello, Castiglione, Lacco e Sambuco, frazioni del comune di Ravello - Stio frazione Gorga - Castellabate frazione S. Maria - Sicili, frazione del comune di Morigerati - Futani - frazioni Castinatelli e Eremiti. (9) (15) (16) (20) (35) (118)
i) in provincia da Teramo:
Arsita - Carpineto della Nora - Crognaleto (frazione Alvi) - Penna Sant'Andrea - Ancarano, Civitella del Tronto (frazione di Villa Passo), Colonnella, Nereto, Teramo (frazioni Colleatterrato Alto Miano, Sciusciano, Spiano, San Pietro ad Lacum (borgata Villa Stanghieri) e Tossicia - Sant'Omero - Canzano - Catignano - Montorio al Vomano (capoluogo e frazione Valle San Giovanni) - Sant'Omero (frazione Poggiomorello) - Silvi - Collecorvino - Mutignano - Sant'Egidio alla Vibrata (frazione Faraone) - Campli (frazione Paterno) - Montorio al Vomano (frazione Collevecchio) - Valle Castellana (frazione Collegrato) - Montefino - Pietracamela - Farindola - Villa Popolo, frazione del comune di Torricella Sicura - isola del Gran Sasso - Basciano - Castiglione Messer Raimondo - Civitella del Tronto - Ripattone - frazione del comune di Bellante - Basto, frazione del comune di Valle Castellana - Castiglione della Valle, frazione del comune di Calledara - Morro d'Oro - Castilenti - Cellino Attanasio - Castelcastagna. (9) (10) (13) (15) (16) (17) (20) (27) (32) (114) (149) (167) (319) (320) (324)
in provincia di Caserta:
Cervaro - Picinisco (frazione San Giuseppe) - Pontecorvo - San Pietro Infine. (17) (309)
In provincia di Aquila:
Anversa - Balsorano - Petrella Salto (frazione Capradosso) - Petrella Liri, frazione del comune di Cappadocia. (68)
In provincia di Cuneo:
Montanara - Bellino (borgata Plejnet) - Perletto (frazione Chiappe) - Aisone - Levice - Clavesana. (18) (32) (122) (124)
In provincia di Firenze:
Premilcuore (frazione Corniolo) - Cutigliano - Certaldo. (19) In provincia di Foggia:
Faeto - Sant'Agata di Puglia - Ascoli Satriano - Celenza Valfortore - Motta Montecorvino - Pietra Montecorvino - San Marco La Catola - Candela - Roseto Valfortore - Castelnuovo della Dannia - Alberona - Casalnuovo Monterotaro. (20) (51) (52) (55) (211)
In provincia di Forli':
Predappio - Sogliano al Rubicone - Civitella di Romagna - Fiumana (frazione del comune di Predappio) - Borello - Mercato Saraceno - Portico. (9) (17) (50) (76)
In provincia di Girgenti:
Caltabellotta - Lucca Sicula - Sciacca - Alessandria della Rocca - Aragona - Porto Empedocle - Racalmuto - Casteltermini - Ravanusa - Santo Stefano Quisquina - San Giovanni Gemini. (9) (10) (13) (15) (16) (18) (45) (56)
In provincia di Grosseto:
Roccalbegna (capoluogo e frazioni Cana e Vallerona) - Sorano (frazione San Giovanni delle Contee) - Porto Santo Stefano, in comune di Monte Argentario - Arcidosso.(66)
In provincia di Lucca:
Barga (frazione Sommocolonia) - Castelnuovo di Garfagnana - Barga (capoluogo e frazione Caprona). (60)
In provincia di Messina:
Capri Leone - Letojanni Gallodoro (frazione Gallodoro) - Librizzi - Roccafiorita - Sant'Angelo di Brolo - San Fratello - San Piero Patti - San Teodoro - Venetico - Casalvecchio Siculo - Frazzano' - Limina - Longi - Mirto - Naso (capoluogo e frazione Malo') - S. Salvatore di Fitalia - Sinagra (frazione Martini) - Valdina - Tortorici - Novara di Sicilia (frazioni Fantina e Fondachelli) - Scaletta Zanclea - Galati Mamertino - Antillo - Mistretta - Floresta - Guidomandri, frazione del comune di Scaletta Zanclea. (11) (15) (17) (27) (43) (91) (117)
In provincia di Modena:
Fanano (frazione Ospitale) - Pieve Pelago (frazione Sant'Andrea) - Riolunato - Lama Mocogno - Lama Mocogno (frazione Pianorso) - Rio Lunato (frazioni Groppo e Roncoberlaro) - Saltino, frazione del comune di Prignano - Fontanaluccia, frazione del comune di Frassinoro - Piandelagotti, frazione del comune di Frassinoro. (16) (17) (128) (141) (201) (219)
In provincia di Palermo:
Aliminusa - Collesano (frazione Scillato) - Mezzojuso - Baucina - Caltavuturo - Collesano - Roccapalumba - Marineo - Palazzo Adriano - Chiusa Sclafani - Torretta - Corleone - Castronovo di Sicilia - Petralia Soprana (capoluogo) frazioni S. Caterina, Raffo, Conigli, Vaccarelli e Malpasso - Montemaggiore Belsito - S. Mauro Castelverde - Cerda. (10) (13) (15) (17) (25) (133)
In provincia di Perugia:
Collevecchio Sabino - Todi (capoluogo e frazione Pesciano) - Varco Sabino - Alviano - Massa Martana - Citernam - Perugia (zona Monteluce-Fontenuovo). (15) (107) (112)
In provincia di Piacenza:
Boccolo dei Tassi (frazione Faggio) - Morfasso (capoluogo e borgata Casali).
In provincia di Reggio Emilia:
Viano (borgata Carbonaso) - Toano (borgata Manno) - Piolo, frazione del comune di Ligonchio - Valbona, frazione del comune di Collagna - Vallisnera, frazione del comune di Collagna - Calizzo e Ca' Ferrari, frazioni del comune di Villa Minozzo - Costa Jatica e Velucciana, frazioni del comune di Carpineti - Cervarezza, frazione del comune di Busana - Corciolano, frazione del comune di Balso Ligonchio di Sopra - Cavola, in comune di Toano - Caru', nel comune di Villaminozzo (( Cerredolo (comune di Toano) )) . (9) (58) (63) (108) (142) (144)
In provincia di Roma:
Anagni - Valmontone - Nemi - Ronciglione - Labico - Celleno - Roccalvence - Canino - Caprarola - Grotte di Castro - Rocca di Papa - Bagnorea (frazione Civita) - Bolsena - Casape - Gradoli - Vallecorsa) - Montefiascone, S. Gregorio di Sassola; Roccalvecce, per la frazione Sipicciano - Acquapendente, Onano - Anticoli Corrado - Civitella di Agliano - Orte - Bomarzo - Tarano Sabino - Poli - Roiate - Morlupo. (10) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (21) (22) (37) (42) (44) (54) (83)
In provincia di Torino:
Baio - Locana.
In provincia di Udine:
Clauzetto - Pradumbli, frazione del comune di Prato Carnico - Andreis.
In provincia di Bologna:
Castiglione dei Pepoli (borgate Bagucci di Sopra e Bagucci di Sotto) - Riola Nuova, frazione del comune di Vergato - Lizzano in Belvedere - Castel dell'Alpe, trazione del comune di San Benedetto Val di Sambro - Camugnano frazione Guzzano - Sparvo, frazione del comune di Castiglione dei Pepoli - S. Benedetto Val di Sambro - Grizzana frazione Rovinosa - Villa d'Aiano, frazione del comune di Castel d'Aiano. (9) (89)
In provincia di Arezzo:
Monterchi. (10)
In provincia di Ascoli Piceno:
Ascoli Piceno (frazioni Pelesio e Porchiano) - Castignano (capoluogo e frazione Ripaberarda) - Colli del Tronto Cupramarittima Alta - Fermo - Grottazzolina - Offida - Petritoli - Force - Amandola - Montalto Marche (capoluogo e frazioni Porchia e Patrignone) Monteprandone - Santa Vittoria in Matenano - Appignano del Tronto - Arquata del Tronto (frazione Pescara) - Ponzano di Fermo (frazione Torchiaro) - S. Elpidio a Mare - Carassai - Montelparo - Montegiorgio - Montedinove - Torre di Palme, frazione del comune di Fermo. (10) (13) (15) (16) (18) (70) (73) (103) (121) (137) (298)
In provincia di Livorno:
Rio Marina. (10) (256)
In provincia di Pesaro:
Sant'Angelo in Lizzola - Gabicce - Isola del Piano - Montegrignano - Sorbolongo - Montemontanaro, Monteguiduccio e Fontecorniali, frazioni del comune di Montefelcino - Mondavio Sassocorvaro - Fratterosa, frazione del comune di S. Lorenzo in Campo - Fossombrone - Monte Tassi del comune di Montegrimano - Barchi - Pergola (capoluogo) - frazione Monterolo - S. Agata Feltria - Monteciccardo - Orciano di Pesaro - Reforzate, frazione del comune di S. Ippolito - Pennabilli - Mombaroccio - Macerata Feltria, contrada Castello - Montefabbri, frazione del comune di Colbordolo Saltara - Serrungarina - Calcinelli, frazione del comune di Saltara - Montecerignone - Cartoceto - Bargni, frazione del comune di Serrungarina. (10) (15) (28) (62) (94) (140) (145) (147)
In provincia di Ravenna:
Casola Valsenio - Fognano, frazione del comune di Brisighella. (10)
In provincia di Macerata:
San Ginesio - Civitanova Marche - Montelupone - Montecassiano - Camerino - Colmurano. (11) (13) (15) (81) (111) (125) (299)
In provincia di Bari:
Spinazzolai - rione Canneto del comune di Adelfia. (13)
In provincia di Parma:
Corniglio (frazione Tracoste-Ballone) - Tizzano Val Parma (frazione Carobbio) - Fornovo di Taro (frazione Plantonia) - Vianino, frazione del comune di Varano Melegari - Fornovo Taro - Monchio - Miano, frazione del comune di Consiglio. (13) (16) (104) (148)
In provincia di Cagliari:
Gadoni - Gairo - Aritzo - Usassai - S. Nicolo' Gerrei ((Ballao)) . (15) (20) (25) (46) (262) (365) (382) (384)
In provincia di Porto Maurizio:
Baiardo. (15)
In provincia di Siena:
San Casciano dei Bagni (capoluogo e frazione Celle sul Rigo) - Montepulciano - Pienza. (16) (90)
In provincia di Trapani:
Camporeale - Calatafimi - Salemi - Salaparuta. (20) (29) (41) (47)
In provincia di Ancona:
Loreto - Castelcolonna - Numana - Maiolati - Serra San Quirico (frazione Domo) - Ostra - Sirolo, frazione del comune di Numana - Mergo, in comune di Rosora-Mergo - Castelbellino. (21) (87) (88) (97)

(12) (23) (40) (59) (77) (79) (84) (92) (100) (102) (106) (109) (115) (119) (120) (126) (127) (130) (131) (132) (134) (135) (136) (138) (139) (150) (153) (158) (161) (163) (166) (175) (176) (178) (179) (180) (182) (187) (193) (194) (195) (198) (199) (202) (206) (207) (208) (212) (213) (216) (218) (220) (221) (228) (233) (234) (241) (253) (260) (266) (270) (272) (281) (282) (287) (288) (293) (304) (306) (312) (316) (331) (333) (336) (337) (349) (352) (356) (358) (366) (367) (368) (370) (371) (372) (373) (375) (376) (377) (379) (385)


Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro delle finanze
LACAVA.
Il ministro della guerra
CASANA.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

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AGGIORNAMENTO (9)


Il Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (10)


Il Regio Decreto 7 agosto 1919, n. 1498 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regio".

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AGGIORNAMENTO (11)


Il Regio Decreto 11 settembre 1919, n. 1820 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (12)


Il Regio Decreto 7 dicembre 1919, n. 2406 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono approvate a' termini dell' art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919 n. 568 le annesse taballe A B e C, viste, d'ordine Nostro dal ministro proponente degli abitanti da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV) a quelli indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 225 e nelle tabelle D ed E allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Si riporta di seguito la seguente Tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (13)


Il Regio Decreto 5 febbraio 1920, n. 201 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2 che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (15)


Il Regio Decreto 24 aprile 1921, n. 908 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (16)


Il Regio Decreto 3 novembre 1921, n. 1547 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (17)


Il Regio Decreto 23 febbraio 1922, n. 374 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (18)


Il Regio Decreto 8 settembre 1922, n. 1301 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (19)


Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1535 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (20)


Il Regio Decreto 17 maggio 1923, n. 1630 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (21)


Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2252 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (22)


Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2253 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (23)


Il Regio Decreto 15 ottobre 1923, n. 2399 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e dell' art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla citata legge 9 luglio 1908 (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Cologna-Gavazzo (frazione Gavazzo) in provincia di Trento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (25)


Il Regio Decreto 10 aprile 1924, n. 643 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (27)


Il Regio Decreto 9 marzo 1924, n. 1042 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (28)


Il Regio Decreto 3 giugno 1924, n. 1164 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , ed a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (tit. IV), agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa, e' aggiunto l'abitato di Tomba di Pesaro insieme con la frazione Belvedere Fogliense".

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AGGIORNAMENTO (29)


Il Regio Decreto 4 gennaio 1925, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (31)


Il Regio Decreto 23 ottobre 1924, n. 2357 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (32)


Il Regio Decreto 19 febbraio 1925, n. 316 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (35)


Il Regio Decreto 18 giugno 1925, n. 1396 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (36)


Il Regio Decreto 1 settembre 1925, n. 1687 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (37)


Il Regio Decreto 8 ottobre 1925, n. 1873 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (39)


Il Regio Decreto 26 novembre 1925, n. 2234 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (40)


Il Regio Decreto 3 dicembre 1925, n. 2291 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) e' aggiunto quello di Modica, in provincia di Siracusa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (41)


Il Regio Decreto 17 gennaio 1926, n. 305 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (42)


Il Regio Decreto 18 febbraio 1926, n. 365 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (43)


Il Regio Decreto 4 marzo 1926, n. 520 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (44)


Il Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 671 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (45)


Il Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 688 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (46)


Il Regio Decreto 18 aprile 1926, n. 729 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cagliari, localita' di San Pancrazio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (47)


Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (49)


Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1812 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (50)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1926, n. 1982 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (51)


Il Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2297 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (52)


Il Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2298 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (53)


Il Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2299 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Campobasso, localita' Piano delle Camere".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (54)


Il Regio Decreto 23 dicembre 1926, n. 2371 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (55)


Il Regio Decreto 27 gennaio 1927, n. 168 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (56)


Il Regio Decreto 17 febbraio 1927, n. 273 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (58)


Il Regio Decreto 17 marzo 1927, n. 465 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Canova in comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia)".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (59)


Il Regio Decreto 13 marzo 1927, n. 464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Ischia di Castro, in provincia di Viterbo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (60)


Il Regio Decreto 31 marzo 1927, n. 510 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (61)


Il Regio Decreto 31 marzo 1927, n. 621 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (62)


Il Regio Decreto 24 aprile 1927, n. 747 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (63)


Il Regio Decreto 19 maggio 1927, n. 1045 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (65)


Il Regio Decreto 2 giugno 1927, n. 1207 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (66)


Il Regio Decreto 23 giugno 1927, n. 1323 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (67)


Il Regio Decreto 23 giugno 1927, n. 1405 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (68)


Il Regio Decreto 5 agosto 1927, n. 1526 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (69)


Il Regio Decreto 5 agosto 1927, n. 1741 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (70)


Il Regio Decreto 22 settembre 1927, n. 1868 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (73)


Il Regio Decreto 9 febbraio 1928, n. 414 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (75)


Il Regio Decreto 16 febbraio 1928, n. 599 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (76)


Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1218 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (77)


Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Marta, in provincia di Viterbo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (79)


Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Soldano in provincia di Imperia".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (81)


Il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1566 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2019 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 17 agosto 1928, n. 2166 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella B allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Valbondione, in provincia di Bergamo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 27 settembre 1928, n. 2253 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (87)


Il Regio Decreto 11 ottobre 1928, n. 2576 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (88)


Il Regio Decreto 11 ottobre 1928, n. 2577 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto' Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ancona, in provincia di Ancona, limitatamente alla parte della citta' prospicente alle Rupi del Passetto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (89)


Il Regio Decreto 17 dicembre 1928, n. 3190 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 27 dicembre 1928, n. 3276 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (91)


Il Regio Decreto 7 gennaio 1929, n. 88 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (92)


Il Regio Decreto 7 gennaio 1929, n. 63 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegate alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Augusta, in provincia di Siracusa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (93)


Il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3349 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (94)


Il Regio Decreto 4 marzo 1929, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (96)


Il Regio Decreto 21 marzo 1929, n. 455 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (97)


Il Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 876 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (99)


Il Regio Decreto 4 aprile 1929, n. 944 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (100)


Il Regio Decreto 26 luglio 1929, n. 1524 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Loreto Aprutino, in provincia di Pescara".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (101)


Il Regio Decreto 23 agosto 1929, n. 1657 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (102)


Il Regio Decreto 8 luglio 1929, n. 1760 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (103)


Il Regio Decreto 28 settembre 1929, n. 1828 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (104)


Il Regio Decreto 3 ottobre 1929, n. 1848 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (106)


Il Regio Decreto 24 ottobre 1929, n. 1970 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Poggio Mirteto in provincia di Rieti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (107)


Il Regio Decreto 14 novembre 1929, n. 2148 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (108)


Il Regio Decreto 9 dicembre 1929, n. 2296 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "A norma dell' art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311 , e' autorizzata, per gli abitati di Roncopianisio, Febbio e Rivarotonda del comune di Villaminozzo (provincia di Reggio Emilia), la sostituzione del consolidamento al trasferimento degli abitati stessi, che saranno percio' iscritti nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (109)


Il Regio Decreto 23 dicembre 1929, n. 2327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montefranco (in provincia di Terni) limitatamente alla zona compresa nel perimetro delimitato dalla Piazza Porta Franca - Via Umberto I (gia' strada di Mezzo) fino all'incrocio con la Via della Chiesa - Via della Chiesa, Piazza della Chiesa - Strada delle Casaline - Passaggi Coperti - Via Carlo Alberto - Piazza Porta Franca".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (110)


Il Regio Decreto 13 gennaio 1930, n. 38 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (111)


Il Regio Decreto 22 febbraio 1930, n. 166 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (112)


Il Regio Decreto 18 febbraio 1930, n. 167 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Spoleto, in provincia di Perugia, limitatamente alla zona a sud delle strade Borgo San Matteo, via Sant'Agata e della piazza Vittorio Emanuele.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (113)


Il Regio Decreto 18 febbraio 1930, n. 168 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (114)


Il Regio Decreto 26 febbraio 1930, n. 238 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (115)


Il Regio Decreto 13 marzo 1930, n. 326 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Raffadali, in provincia di Agrigento, limitatamente al rione Pecorai, minacciato dalla frana denominata «Grazia»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (117)


Il Regio Decreto 12 maggio 1930, n. 698 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (118)


Il Regio Decreto 12 maggio 1930, n. 699 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (119)


Il Regio Decreto 3 luglio 1930, n. 1073 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Africo, in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (120)


Il Regio Decreto 18 luglio 1930, n. 1227 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1. sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bova (Superiore) in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (121)


Il Regio Decreto 18 luglio 1930, n. 1228 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Grottammare Antico, provincia di Ascoli Piceno, limitatamente alla zona compresa tra il Fosso S. Lucia, via Campestre (tra le proprieta' De Angelis e Laureati), via Madonna degli Angeli, via Cagliata e via dei Frati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (122)


Il Regio Decreto 15 agosto 1930, n. 1277 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (123)


Il Regio Decreto 6 novembre 1930, n. 1614 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (124)


Il Regio Decreto 29 gennaio 1931, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (125)


Il Regio Decreto 16 febbraio 1931, n. 218 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (126)


Il Regio Decreto 12 febbraio 1931, n. 223 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, comma 6° , del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Spoltore, frazione del comune di Pescara, in provincia di Pescara".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (127)


Il Regio Decreto 12 febbraio 1931, n. 288 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Citta' S. Angelo, in provincia di Pescara".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (128)


Il Regio Decreto 30 maggio 1931, n. 766 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (129)


Il Regio Decreto 30 maggio 1931, n. 776 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, limitatamente alla zona compresa fra la caserma dei Reali carabinieri, il Municipio, il fosso Ratello e la chiesa di San Rocco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (130)


Il Regio Decreto 4 giugno 1931, n. 863 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa, (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Luca, in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (131)


Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 902 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sutri, in provincia di Viterbo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (132)


Il Regio Decreto 2 luglio 1931, n. 1020 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vallerotonda in provincia di Frosinone".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (133)


Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1054 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (134)


Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1056 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "'A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Laganadi (rione Casale) in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (135)


Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1057 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pietrapennata frazione del comune di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (136)


Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1058 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gasperina, in provincia di Catanzaro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (137)


Il Regio Decreto 10 agosto 1931, n. 1117 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (138)


Il Regio Decreto 10 agosto 1931, n. 1116 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Elice, in provincia di Pescara".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (139)


Il Regio Decreto 28 agosto 1931, n. 1314 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 3 , 1 ° comma, del Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1636, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Marina di Cassano, in comune di Sorrento, provincia di Napoli".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (140)


Il Regio Decreto 28 agosto 1931, n. 1315 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (141)


Il Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1319 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (142)


Il Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1320 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (144)


Il Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1322 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (145)


Il Regio Decreto 28 agosto 1931, n. 1323 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (146)


Il Regio Decreto 28 agosto 1931, n. 1324 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (147)


Il Regio Decreto 1 ottobre 1931, n. 1331 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (148)


Il Regio Decreto 15 ottobre 1931, n. 1481 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (149)


Il Regio Decreto 13 novembre 1931, n. 1519 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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AGGIORNAMENTO (150)


Il Regio Decreto 17 dicembre 1931, n. 1718 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7 , 1 ° comma, del Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pomarance, in provincia di Pisa, limitatamente alla parte sud-est dell'abitato stesso, minacciato dalla frana «Le Grotte»".

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AGGIORNAMENTO (153)


Il Regio Decreto 1 febbraio 1932, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lubriano in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (158)


Il Regio Decreto 18 aprile 1932, n. 743 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1018, n. 1019, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D (abitati da consolidare) e nella tabella E (abitati da trasferire) allegate alla legge stessa, quello di Castellaneta in provincia di Taranto".

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AGGIORNAMENTO (161)


Il Regio Decreto 23 maggio 1932, n. 911 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1473, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Alanno, in provincia di Pescara".

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AGGIORNAMENTO (163)


Il Regio Decreto 30 giugno 1932, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Valentano in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (166)


Il Regio Decreto 22 settembre 1932, n. 1235 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati della tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Casciana Alta, frazione del comune di Lari, in provincia di Pisa".

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AGGIORNAMENTO (167)


Il Regio Decreto 22 settembre 1932, n. 1398 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Palombara, nel comune di Castelli, in provincia di Teramo".

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AGGIORNAMENTO (175)


Il Regio Decreto 13 marzo 1933, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rocca di Neto, in provincia di Catanzaro".

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AGGIORNAMENTO (176)


Il Regio Decreto 27 marzo 1933, n. 526 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Latera, in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (178)


Il Regio Decreto 27 marzo 1933, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Penne, in provincia di Pescara".

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AGGIORNAMENTO (179)


Il Regio Decreto 27 marzo 1933, n. 595 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Capranica di Sutri, in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (180)


Il Regio Decreto 13 marzo 1933, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Miglierina in provincia di Catanzaro".

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AGGIORNAMENTO (182)


Il Regio Decreto 27 marzo 1933, n. 784 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. sub 7, del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bassano di Sutri, in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (187)


Il Regio Decreto 6 luglio 1933, n. 1069 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Martone, in provincia di Reggio Calabria".

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AGGIORNAMENTO (189)


Il Regio Decreto 1 giugno 1933, n. 1180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nelle tabelle D ed E allegate alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Pizzone, frazione del comune di Castelsanvincenzo, in provincia di Campobasso, limitatamente alla localita' Omero, per quanto riguarda il consolidamento dell'abitato, ed alla parte sottostante al Monte la Mandra, indicata in giallo nell'annessa planimetria, vistata, d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, per quanto, riguarda il trasferimento dell'abitato stesso".

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AGGIORNAMENTO (193)


Il Regio Decreto 11 maggio 1933, n. 1269 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Antonimina in provincia di Reggio Calabria".

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AGGIORNAMENTO (194)


Il Regio Decreto 11 maggio 1933, n. 1315 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Agnana, in provincia di Reggio Calabria".

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AGGIORNAMENTO (195)


Il Regio Decreto 21 settembre 1933, n. 1358 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quelli di Tonara, Seui, Belvi e Jerzu, in provincia di Nuoro".

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AGGIORNAMENTO (198)


Il Regio Decreto 11 maggio 1933, n. 1462 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gerace Superiore, in provincia di Reggio Calabria".

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AGGIORNAMENTO (199)


Il Regio Decreto 21 settembre 1933, n. 1463 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi".

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AGGIORNAMENTO (201)


Il Regio Decreto 1 giugno 1933, n. 1472 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) il gruppo di case in localita' Rovinaccia della frazione Vesale del comune di Sestola, in provincia di Modena".

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AGGIORNAMENTO (202)


Il Regio Decreto 13 luglio 1933, n. 1473 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Monterosso Calabro, in provincia di Catanzaro".

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AGGIORNAMENTO (206)


Il Regio Decreto 19 ottobre 1933, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918. n. 1019, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Moscano, frazione del comune di Fabriano, in provincia di Anemia".

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AGGIORNAMENTO (207)


Il Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Caroniti, frazione del comune di Ioppolo, in provincia di Catanzaro".

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AGGIORNAMENTO (208)


Il Regio Decreto 30 novembre 1933, n. 1981 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Agosto, frazione del comune di Appigliano, in provincia di Cosenza".

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AGGIORNAMENTO (211)


Il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 2088 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, nn. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Accadia, in provincia di Foggia, limitatamente al rione Fossi".

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AGGIORNAMENTO (212)


Il Regio Decreto 19 febbraio 1934, n. 511 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vittoria, in provincia di Ragusa".

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AGGIORNAMENTO (213)


Il Regio Decreto 15 marzo 1934, n. 605 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Nicola, frazione del comune di Ardore, in provincia di Reggio Calabria".

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AGGIORNAMENTO (216)


Il Regio Decreto 17 maggio 1934, n. 1333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173 e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Tocco Casauria in provincia di Pescara limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria 19 febbraio 1934, vista d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".

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AGGIORNAMENTO (218)


Il Regio Decreto 13 settembre 1934, n. 1644 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Frasso Sabino, in provincia di Rieti".

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AGGIORNAMENTO (219)


Il Regio Decreto 4 ottobre 1934, n. 2153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 10191 e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, limitatamente alla zona sud-est del capo luogo segnata in giallo sull'annessa planimetria vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".

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AGGIORNAMENTO (220)


Il Regio Decreto 3 dicembre 1934, n. 2155 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Episcopia, in provincia di Potenza".

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AGGIORNAMENTO (221)


Il Regio Decreto 3 dicembre 1934, n. 2156 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Acerenza, in provincia di Potenza".

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AGGIORNAMENTO (228)


Il Regio Decreto 1 aprile 1935, n. 743 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 3 , 1 ° comma, del Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1636, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Casamicciola, in provincia di Napoli, limitatamente al quartiere Parrocchia".

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AGGIORNAMENTO (230)


Il Regio Decreto 18 marzo 1935, n. 851 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati quello di Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente al quartiere S. Giovanni".

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AGGIORNAMENTO (233)


Il Regio Decreto 24 aprile 1935, n. 1046 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Garaguso, in provincia di Matera".

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AGGIORNAMENTO (234)


Il Regio Decreto 18 aprile 1935, n. 1050 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gallese, in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (241)


Il Regio Decreto 27 giugno 1935, n. 1607 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Longone Sabino in provincia di Rieti".

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AGGIORNAMENTO (253)


Il Regio Decreto 26 luglio 1935, n. 1695 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vetralla, in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (256)


Il Regio Decreto 2 agosto 1935, n. 1813 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7 , 1 ° comma, del Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Piombino, in provincia di Livorno, limitatamente alla zona prospiciente il mare verso levante, compresa tra la «Rocchetta» e il Cimitero".

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AGGIORNAMENTO (260)


Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2297 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Comerconi, frazione del comune di Nicotera, in provincia di Catanzaro, e' escluso, limitatamente alla zona segnata in tinta rosa nell'unita planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' incluso nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati)".

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AGGIORNAMENTO (262)


Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2310 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Santulussurgiu, limitatamente al rione « Sa Mandra » o « Su Casteddu », in provincia di Cagliari".

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AGGIORNAMENTO (266)


Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2325 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , l'abitato di Lavello, in provincia di Potenza, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa".

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AGGIORNAMENTO (270)


Il Regio Decreto 21 novembre 1935, n. 2442 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento".

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AGGIORNAMENTO (272)


Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2506 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Polo, frazione del comune di Tarano Sabino, in provincia di Rieti".

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AGGIORNAMENTO (281)


Il Regio Decreto 16 aprile 1936, n. 960 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Staffoli, frazione del comune di Petrella Salto, in provincia di Rieti".

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AGGIORNAMENTO (282)


Il Regio Decreto 16 aprile 1936, n. 964 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nelle tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Marino, frazione del comune di S. Nazario, le provincia di Vicenza".

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AGGIORNAMENTO (287)


Il Regio Decreto 4 giugno 1936, n. 1387 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto. a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Canepina, in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (288)


Il Regio Decreto 3 settembre 1936, n. 1813 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sassari, limitatamente ai quartieri compresi fra corso Vico, viale Margherita di Savoia, via Mazzini, corso Umberto I, corso della Trinita' e via Aurelio Saffi".

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AGGIORNAMENTO (293)


Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2314 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli abitati di Baiardo e Soldano, in provincia di Imperia, sono cancellati dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (298)


Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2363 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli abitati di Colli del Tronto e Ripaberarda, frazioni del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, sono cancellati dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (299)


Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2364 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Tolentino, in provincia di Macerata, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (304)


Il Regio Decreto 4 gennaio 1937, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Quadrelli, frazione del comune di Montecastrilli, in provincia di Terni".

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AGGIORNAMENTO (306)


Il Regio Decreto 25 febbraio 1937, n. 397 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Forio d'Ischia, in provincia di Napoli, limitatamente alla localita' detta «Punta del Soccorso»".

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AGGIORNAMENTO (309)


Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 884 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1948, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gallo, gia' facente parte della provincia di Caserta, ed attualmente aggregato a quella di Campobasso".

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AGGIORNAMENTO (311)


Il Regio Decreto 15 marzo 1937, n. 1068 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Manoppello, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (312)


Il Regio Decreto 4 marzo 1937, n. 1069 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Orvieto, in provincia di Terni".

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AGGIORNAMENTO (316)


Il Regio Decreto 10 giugno 1937, n. 1131 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cellere, in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (319)


Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1143 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Villa Lempa, in provincia di Teramo, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (320)


Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1144 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Farindola, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (324)


Il Regio Decreto 11 marzo 1937, n. 1172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Bellante, in provincia di Teramo, cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (328)


Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1279 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Campobasso (localita' Piano delle Camere) e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (329)


Il Regio Decreto 15 marzo 1937, n. 1300 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di San Valentino, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (330)


Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1306 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Serramonacesca, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (331)


Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1307 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (333)


Il Regio Decreto 28 aprile 1937, n. 1325 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Citta' S. Angelo, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (336)


Il Regio Decreto 30 settembre 1937, n. 1991 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Enna, limitatamente al rione denominato «Vallone Valverde», e' escluso dalla tabella D, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' incluso nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane)".

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AGGIORNAMENTO (337)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2050 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, limitatamente alla zona compresa tra la via Roma, la via Umberto, la strada statale n. 118, ed il fondo Valle del burrone Cibella".

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AGGIORNAMENTO (349)


Il Regio Decreto 25 aprile 1938, n. 1406 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Guardia Perticara, in provincia di Potenza".

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AGGIORNAMENTO (351)


Il Regio Decreto 5 settembre 1938, n. 1734 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Chieti".

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AGGIORNAMENTO (352)


Il Regio Decreto 4 novembre 1938, n. 2016 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ventimiglia, in provincia di Imperia".

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AGGIORNAMENTO (356)


Il Regio Decreto 1 dicembre 1938, n. 2046 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Ezze, frazione del comune di Calice Ligure, in provincia di Savona".

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AGGIORNAMENTO (358)


Il Regio Decreto 5 gennaio 1939, n. 342 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pirano, in provincia di Pola".

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AGGIORNAMENTO (365)


Il Regio Decreto 24 agosto 1939, n. 1393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cagliari, rione Castello, zona compresa frontalmente fra la Cattedrale e la Torre S. Pancrazio e limitata posteriormente da piazza Palazzo, via Martini e piazza Indipendenza".

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AGGIORNAMENTO (366)


Il Regio Decreto 31 agosto 1939, n. 1563 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Procida (localita' Terra Murata) in provincia di Napoli".

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AGGIORNAMENTO (367)


Il Regio Decreto 31 agosto 1939, n. 1564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati quello di Sermugnano, frazione del comune di Castiglione in Teverina in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (368)


Il Regio Decreto 31 agosto 1939, n. 1565 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Costantino di Riveli in provincia di Potenza".

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AGGIORNAMENTO (370)


Il Regio Decreto 20 ottobre 1939, n. 1765 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173 i rioni Barca, Stazzone, Orologio e Fallea, del comune di Raffadali, in provincia di Agrigento, sono inclusi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".

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AGGIORNAMENTO (371)


Il Regio Decreto 9 novembre 1939, n. 1766 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Proceno, in provincia di Viterbo".

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AGGIORNAMENTO (372)


Il Regio Decreto 29 gennaio 1940, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, o dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Barrafranca in provincia di Enna".

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AGGIORNAMENTO (373)


Il Regio Decreto 4 aprile 1940, n. 410 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Porto, frazione del comune di Maratea in provincia di Potenza".

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AGGIORNAMENTO (375)


Il Regio Decreto 6 agosto 1940, n. 1240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Viggianello in provincia di Potenza".

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AGGIORNAMENTO (376)


Il Regio Decreto 25 aprile 1940, n. 1308 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Orsomarso in provincia di Cosenza".

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AGGIORNAMENTO (377)


Il Regio Decreto 25 aprile 1940, n. 1309 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Falerna in provincia di Catanzaro".

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AGGIORNAMENTO (379)


Il Regio Decreto 16 novembre 1940, n. 1951 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castagnole Monferrato, in provincia di Asti".

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AGGIORNAMENTO (382)


Il Regio Decreto 16 gennaio 1941, n. 237 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9, luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Villacidro, rione Laccuneddas, in provincia di Cagliari".

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AGGIORNAMENTO (384)


Il Regio Decreto 27 giugno 1941, n. 748 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173, l'inclusione dell'abitato di Cagliari (rione Castello), fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , e' estesa alla zona contigua verso sud, compresa fra la Chiesa Cattedrale e il Bastione di Santa Caterina, e limitata posteriormente da via Duomo a via Canelles".

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AGGIORNAMENTO (385)


Il Regio Decreto 27 giugno 1941, n. 749 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , l'abitato di Trivigno, in provincia di Potenza, e' incluso, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, fra gli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati)".