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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 26.



Il Consiglio del commissariato e' presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed e' composto:

a) dell'ingegnere-capo del genio civile;

b) dell'intendente di finanza;

c) dell'ispettore forestale;

d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale;

e) del presidente della Camera di commercio di Potenza;

f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato;

g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati.

Il medico provinciale interverra' nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avra' voto consultivo.