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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 50.



Le domande per la ricostruzione e riparazione di edifici posseduti in comune, sono ammissibili anche se presentate da uno solo degli aventi diritto e per l'intiera somma che potrebbe concedersi se la domanda fosse stata presentata da tutti i partecipi. All'uopo saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 19 giugno 1888, n. 5447.