Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)
Art. 50.
Le domande per la ricostruzione e riparazione di edifici posseduti in comune, sono ammissibili anche se presentate da uno solo degli aventi diritto e per l'intiera somma che potrebbe concedersi se la domanda fosse stata presentata da tutti i partecipi. All'uopo saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 19 giugno 1888, n. 5447.