N NORME. red.it

Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 47.



I termini fissati con l'art. 1 della legge 11 luglio 1907, n. 534, per la compilazione dei piani regolatori e per la presentazione delle domande di mutuo, sono, rispettivamente, prorogati di due anni e di sei mesi.