Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)
Art. 21.
Gli statuti dei Consorzi, deliberati dai rappresentanti dei Comuni consorziati, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.
Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalita' prescritti per quelle comunali.