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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 25.



Il prefetto nella sua qualita' di commissario:

1° dispone lo studio e la compilazione dei progetti di tutte le opere pubbliche e dei rimboschimenti da eseguirai in Basilicata, valendosi a tal fine del personale del genio civile e di quello forestale, i quali procederanno di accordo in tutto quanto riguarda la sistemazione idraulica forestale ed il rimboschimento dei bacini montani;

2° invigila sulla gestione dei lavori e provvede al relativo servizio per mezzo dell'ufficio amministrativo posto alla sua dipendenza;

3° esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.