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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 75.



L'Amministrazione provinciale, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo sono autorizzati a concedere mutui ai privati per la costruzione di fabbricati da erigersi nei nuovi centri.

I mutui saranno ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualita' fissi comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori.

Le iscrizioni ipotecarie, che verranno assunte dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui, avranno la prelazione sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Al pagamento delle annualita', comprensive dell'interesse o delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuira', fino alla somma di L. 4000 di capitale mutuato da ciascuna famiglia, nella misura del 2.75 per ogni cento lire.

A tale scopo sara' inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.