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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 41.



I comuni della Calabria, che, anteriormente alla data della pubblicazione della legge 25 giugno 1906, n. 255, abbiano contratto mutui per condutture di acque potabili, i cui lavori fossero in corso di esecuzione alla stessa data, avranno diritto per le annualita' dei mutui suddetti, non ancora pagate a tutto il 1906, al sussidio assegnato dal secondo comma della legge medesima, in ragione della meta' degli interessi e della quota di ammortamento.

Il termine di cinque anni indicato nel secondo comma dell'articolo 42 della legge anzidetta e' prorogato di cinque anni. (7) (14) ((24))
AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 stabilito per comuni della Basilicata con l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in sostituzione di quello del 27 giugno 1916 stabilito per i comuni della Calabria dal capoverso dell'art. 41 della legge stessa".

AGGIORNAMENTO (14)


La L. 21 aprile 1921, n. 548 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono prorogati al 30 giugno 1924".

AGGIORNAMENTO (24)


Il Regio D.L. 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria ed all'art. 27 della legge 16 luglio 1914, numero 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna, sono prorogati al 30 giugno 1934".