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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 2.



La spesa annua di L. 10,000, autorizzata dall'art. 36 della legge 31 marzo 1904, n. 140, per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario, contemplate dai titoli I e II della legge stessa, n. 14, tabella A, e' destinata a provvedere anche alle spese necessarie per la vigilanza governativa, di cui all'art. 21 della legge.