Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)
Art. 32.
Le somme complessive degli stanziamenti annuali, risultanti dalla tabella A, annessa alla presente legge, rimarranno invariate. Potra' pero' essere variato il riparto di tali somme fra le diverse categorie di lavoro, in conformita' al programma di cui nel precedente articolo.
Le somme, che per una o piu' categorie di lavori fossero stanziate in meno in uno o piu' esercizi si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.