Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)
TITOLO I.
Provvedimenti per la Basilicata
Capo I
Credito agrario.
Art. 1.
Agli articoli 1, 6, 9, 14, 16 e 24 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata, sono sostituiti i seguenti:
Art. 1. - E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, e' compresa tra gli Istituti coi quali puo' contrattare e operare l'Amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napoli; ed ha per oggetto:
a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorta ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari; nei casi o nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;
b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purche' le anticipazioni servano esclusivamente:
1° alla costruzione di case coloniche, di dalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione o alla chiusura, con muri e siepi, dei terreni aperti;
2° a piantagioni legnose agrarie o a rimboschimenti;
3° ad acquisto di bestiame;
4° all'acquisto di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte. Le anticipazioni, di cui al presente numero, potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;
c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre, per gli scopi di cui ai nn. 1, 2, 3 dalla lettera b).
Le anticipazioni per la costruzione di case coloniche e di stallo razionali saranno fatte a misura che procedono i lavori, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, con l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887 n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254, e, secondo la natura di esse saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquanta anni, mediante annualita' comprensive del capitale e dell'interesse nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; pero' quelle destinate all'acquisto di bestiame non potranno avere durata maggiore di due anni:
Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo produrra', la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.
Sulle anticipazioni fatte dalla Cassa provinciale di Credito agrario sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento; i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali saranno concessi alla ragione del 250 per cento.
La Cassa provinciale di credito agrario per i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali godra' del beneficio accordato dall'art 23 della legge 31 marzo 1904 nei limiti del fondo da esso autorizzato.
Art. 6. - Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potra' essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua.
La concessione del grano al Monte non potra' essere fatta per un periodo di tempo maggiore di 10 anni.
Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facolta', sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
La Giunta provinciale amministrativa stabilira' la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile.
Art. 9. - Il capitale di ciascun Monte e' costituito:
1° del capitale in natura e in denaro, posseduto;
2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concederai dalla Cassa, provinciale di credito agrario;
3° del magazzino montuario per deposito dalle derrate e degli attrezzi;
4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 7, dagli enti morali o dai privati.
A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.
Dai terreni comunali sara' dedotta una porzione, possibilmente in un solo appezzamento di superficie, non minore di ettari 2 e nel punto piu' vicino all'abitato, la quale sara', destinata a formare il campo sperimentale comunale Tale campo sara' coltivato a cura dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante circondariale, e la rendita o perdita derivante dalla coltura, saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.
Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvedera' un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.
Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, quieto sara' acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.
Art. 14. - Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione o fusione di Monti frumentari o di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.
Le Casse agrarie, costituite con la forma di Societa' cooperative in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Societa' cooperative.
Art. 16. - Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie di regola non potranno essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto. In tali casi eccezionali o previa autorizzazione data con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, tali anticipazioni potranno raggiungere il doppio del capitale.
Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Art. 24. - Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio aprira' ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari chi siano costituiti da almeno un anno con un capitale iniziale intieramente versato non minore di L. 3000; l'altro tra le Casse agrarie costituite in qualsiasi forma, da almeno un anno.
Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi e' stanziata nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno (n.13 della tabella A).
Art. 2.
La spesa annua di L. 10,000, autorizzata dall'art. 36 della legge 31 marzo 1904, n. 140, per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario, contemplate dai titoli I e II della legge stessa, n. 14, tabella A, e' destinata a provvedere anche alle spese necessarie per la vigilanza governativa, di cui all'art. 21 della legge.
Art. 3.
Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1901, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'art. 2, n. 2, della legge stessa, vorranno corrisposte, al netto delle spese d'amministrazione, alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sara', senz'altro, surrogata nei diritti, dello Stato verso i terzi.
Durante il tempo in cui i beni suddetti rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima, l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, elio questa avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
Art. 4.
Le competenze dei notai sugli atti stipulati per la Cassa provinciale e le Casse agrarie sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.
Capo II.
Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.
Art. 5.
In aggiunta alle spese stabilita dalla tabella A. annessa alla legge 31 marzo 1904, n.140, saranno stanziate pel funzionamento delle cattedre ambulanti d'agricoltura nella provincia di Potenza annue L. 32,000, nell'esercizio finanziario 1908-909 o L. 30,000 in ciascuno degli esercizi successivi dal 1909-910 al 1923-924.
Art. 6.
Nel bilancio del Ministero delle finanze e' stanziato per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 10 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.
Art. 7.
Il limite massimo del premio di costruzione che il Ministero di agricoltura, industria e commercio potra' assegnare ai proprietari delle case coloniche, costruite dopo la pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, di cui all'art. 34 di detta legge, e' elevato a L. 1500, fermo rimanendo il relativo stanziamento in bilancio autorizzato al n. 6 della tabella A allegata alla legge medesima
Art. 8.
La spesa delle ispezioni tecniche, per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata, di cui all'ultimo comma dell'art 40 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e' a carico dello Stato
Art. 9.
Sono dichiarati inalienabili o passeranno in consegna all'ispezione forestale i boschi di proprieta' demaniale esistenti in Basilicata.
Capo III.
Opere pubbliche
Art. 10.
E' autorizzata la spesa di L. 9,000,000 per la costruzione di strade nazionali in Basilicata.
Alla medesima sara' provveduto:
a) per L. 5,800,000 mediante il trasporto di L. 2,000,000 dai fondi concessi dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, per le strade provinciali nn. 20 e 55 (dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521) e 117 (dipendente dalla legge 23 luglio 1881, n. 333), e di L 3,800,000 dai fondi accordati dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, per la costruzione di strale provinciali sovvenute;
b) per L 3,200,000 con un nuovo stanziamento da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 11.
In aggiunta alle somme concesse ai nn. 3, 4 e 5 della tabella F, annessa alla legge del 31 marzo 1904, n. 140, per l'esecuzione d'opere pubbliche in provincia di Basilicata, sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione per la spesa del Ministero dei lavori pubblici:
a) strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare, L. 1,500,000;
b) strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, L. 1,600,000;
c) lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile, L. 910,000.
Art. 12.
E' autorizzata la spesa di L 1,600,000, da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere di conveniente sede gli uffici governativi di Potenza, mediante l'ampliamento e l'adattamento delle caserme «XVIII agosto» e «Mario Pagano», od anche di una sola di esse.
Art. 13.
In corrispettivo della cessione da parte del Ministero della guerra delle caserme sopraddette saranno sulla somma di lire 1,600,000, di cui all'articolo precedente, prelevate a favore del Ministero medesimo L. 590,000 da destinarsi al completamento della caserma «Basilicata».
Detta somma sara' dal Ministero dei lavori pubblici versati in tesoreria in tre esercizi finanziari, nella seguente misura:
nell'esercizio 1908-909 L. 100,000;
id. 1909-910 » 250,000;
id. 1910-911 » 240,000.
I versamenti si faranno con le forme e con le modalita' indicate nelle leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 14 luglio 1907, n. 496, e saranno assegnate in aumento agli stanziamenti della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra.
Art. 14.
La somma di L.900,000 concessa al n. 6 della tabella annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, por le spese del commissariato civile di Basilicata, e' ridotta a L. 765,000.
Art. 15.
Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923 relativi alle opere pubbliche della Basilicata, autorizzati dalla presente legge e da quelle anteriori, sono determinati in conformita' dell'annessa tabella A, che sostituisce quella F, allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140.
Art. 16.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909, saranno portate le variazioni stabilite nella tabella B annessa alla presente legge.
Art. 17.
Ai Comuni contemplati nella tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, sono aggiunti:
a) per il risanamento degli abitati, il comun di Potenza;
b) per il consolidamento delle frane, i comuni di Carbone, Noepoli, Rapolla, Sarconi, Tolve, Tricarico, Venosa e Sasso Castalda.
Art. 18.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
((391))
AGGIORNAMENTO (391)
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
Art. 19.
Ai comuni di Basilicata, non compresi nella tabella E, della legge 31 marzo 1904, n. 140, i quali essendo sforniti di acqua potabile o essendone dotati in quantita' insufficiente abbiano iniziato o completato entro il decennio dalla pubblicazione della presente legge la costruzione di nuovo condutture, sara' accordato un sussidio pari alla meta' degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti a tale scopo.
Eguale sussidio sara' concesso a quei Comuni i quali abbiano iniziato e completato mediante mutui, nello stesso periodo di tempo, opere straordinarie intese alla ricostruzione od al miglioramento delle condutture esistenti.
Il termine per l'ammortamento dei mutui non potra' essere inferiore ai 35 anni.
Alla relativa spesa sara' provveduto con un fondo da inscriversi per ciascun esercizio finanziario nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Le singole concessioni non potranno pero' superare, annualmente, il fondo all'uopo stanziato.
(14) ((24))
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 21 aprile 1921, n. 548 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono prorogati al 30 giugno 1924".
La L. 21 aprile 1921, n. 548 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono prorogati al 30 giugno 1924".
AGGIORNAMENTO (24)
Il Regio D.L. 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria ed all'art. 27 della legge 16 luglio 1914, numero 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna, sono prorogati al 30 giugno 1934".
Il Regio D.L. 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria ed all'art. 27 della legge 16 luglio 1914, numero 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna, sono prorogati al 30 giugno 1934".
Art. 20.
Alla conservazione ed alla manutenzione dagli acquedotti costruiti i in esecuzione della presente legge, e di quella del 31 marzo 1904, n. 140, provvedono i Comuni, o separatamente, o riuniti in Consorzio, qualora trattasi di acquedotti intercomunali.
La formazione di ciascun Consorzio e' promossa dal commissario civile in tempo utile affinche' il Consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto.
Il progetto di Consorzio conterra' le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun Comune in relazione al rispettivo grado d'interesse.
Il Consorzio e' costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Contro la ripartizione della spesa fra i Comuni consorziati e' ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.
Art. 21.
Gli statuti dei Consorzi, deliberati dai rappresentanti dei Comuni consorziati, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.
Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalita' prescritti per quelle comunali.
Art. 22.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
((391))
AGGIORNAMENTO (391)
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422))
Capo IV.
Amministrazione.
Art. 24.
Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo.
Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.
Art. 25.
Il prefetto nella sua qualita' di commissario:
1° dispone lo studio e la compilazione dei progetti di tutte le opere pubbliche e dei rimboschimenti da eseguirai in Basilicata, valendosi a tal fine del personale del genio civile e di quello forestale, i quali procederanno di accordo in tutto quanto riguarda la sistemazione idraulica forestale ed il rimboschimento dei bacini montani;
2° invigila sulla gestione dei lavori e provvede al relativo servizio per mezzo dell'ufficio amministrativo posto alla sua dipendenza;
3° esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.
Art. 26.
Il Consiglio del commissariato e' presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed e' composto:
a) dell'ingegnere-capo del genio civile;
b) dell'intendente di finanza;
c) dell'ispettore forestale;
d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale;
e) del presidente della Camera di commercio di Potenza;
f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato;
g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati.
Il medico provinciale interverra' nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avra' voto consultivo.
Art. 27.
Il Consiglio del commissariato esercita le particolari attribuzioni che gli sono deferite dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 e dalla presente. In genere poi esso coadiuva coi suoi pareri e con le sue proposte, il commissario nel disimpegno di tutto quanto e' richiesto per l'applicazione delle leggi stesse e che non sia d'indole esclusivamente tecnica. Esamina, nei riguardi economici ed amministrativi, i progetti di nuova costruzione di opere pubbliche e quelli di rimboschimenti, e cura che sia conservata unita' d'indirizzo nella loro compilazione.
Art. 28.
Al prefetto, quale presidente del Consiglio dal commissariato, e' assegnata una indennita' annua da stabilirsi con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.
Art. 29.
L'ufficio amministrativo del commissariato e' composto d'impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, e, in quanto occorra, dell'Amministrazione provinciale dell'interno.
Esso compie altresi' per quanto riguarda le opere e gli oggetti contemplati nella legge 31 marzo 1904, n. 140 e nella presente, quei servizi che, secondo le norme vigenti, spetterebbero all'ufficio di prefettura.
Art. 30.
I progetti di tutti i lavori, alla esecuzione dei quali provvede il Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile quando l'importo delle opere non supera lo L. 200,000, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando eccede tale limite.
Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.
Vi e' pure aggregato l'ispettore superiore amministrativo o quell'altro funzionario di grado a questo non inferiore che dirige il servizio della Basilicata nel Ministero dei lavori pubblici.
Art. 31.
I lavori sono eseguiti secondo l'ordine stabilito nel piano regolatore di massima, di cui all'art. 94 della legge 31 marzo 1904 n. 140.
L'ufficio del genio civile e l'ispezione forestale preparano annualmente d'accordo e presentano al commissario il programma dei lavori da compiersi nell'anno successivo, proponendo pure quelle modificazioni al piano regolatore che ritengano eventualmente necessarie. Il programma, dopo l'esame ed il parere del Consiglio di Commissariato, e' trasmesso al Ministero dei lavori pubblici il quale l'approva sentito, per la parte attinente al regime ed al servizio forestale, il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Art. 32.
Le somme complessive degli stanziamenti annuali, risultanti dalla tabella A, annessa alla presente legge, rimarranno invariate. Potra' pero' essere variato il riparto di tali somme fra le diverse categorie di lavoro, in conformita' al programma di cui nel precedente articolo.
Le somme, che per una o piu' categorie di lavori fossero stanziate in meno in uno o piu' esercizi si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.
Art. 33.
E' soppressa la Commissione centrale consultiva istituita dall'art. 92 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
Capo V.
Provvedimenti tributari.
Art. 34.
Alle vendite dei beni immobili che saranno fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, istituita con la legge 31 marzo 1904, n. 140, e' applicabile la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale con le agevolazioni consentite dall'art. 10 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.
Art. 35.
I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento della Cassa anzidetta, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degl'immobili offerti alla Cassa in garanzia delle operazioni di anticipazioni, saranno stesi in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dalla Direzione della Cassa.
Art. 36.
Salvo il disposto dell'art. 74 della leggo 31 marzo 1904, n. 140, e dell'art. 34 della presente, e ferma in queste parti l'applicazione delle tasse di bollo ed ipotecarie, secondo le norme vigenti, sono estese a favore della Cassa provinciale di credito agrario, per la Basilicata, le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100, pel credito agrario in Sicilia.
Art. 37.
Nei comuni della Basilicata, maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di L. 40,000, la qual somma verra' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.
TITOLO II.
Provvedimenti per le Calabrie
Art. 38.
E' autorizzata la maggiore spesa di L. 2,100,000 in aumento alla somma di L. 3.465,000 concessa dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, per lavori di frane minaccianti gli abitati delle Calabrie.
Agli abitati inscritti nella tabella G della legge sopraddetta sono aggiunti i seguenti:
a) in provincia di Catanzaro: Dinami;
b) in provincia di Cosenza: Calopezzati, Campana, Cariati, Castiglione Cosentino, Lungro, Pedace, Pietrapaola, San Vincenzo La Costa (frazione San Sisto);
c) in provincia di Reggio Calabria: Camini, Carida', Laganadi (frazione di San Giorgio), Maropati, Portigliola, Reggio Calabria (frazioni Orti e Vito Superiore), Sambatello e sue frazioni di Minitti e San Giovanni, Santa Eufemia di Aspromonte, San Roberto e frazione San Peri, Scido, Seminara, Staiti, Terranova Sappo Minulio (frazione Scroforio).
Art. 39.
La somma di L. 2,100,000 di cui al precedente articolo, sara' stanziata nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:
per l'esercizio finanziario 1909-910. . . L. 400,000
id. 1910-911. . . » 300,000
id. 1911-912. . . » 250,000
id. 1912-913. . . » 250,000
id. 1913-914. . . » 300,000
id. 1914-915. . . » 300,000
id. 1915-916. . . » 300,000
----------
Totale L. 2,100,000
----------
Art. 40.
E' autorizzata la maggiore spesa di 500,000 lire in aumento a quella di L. 1,500,000 di cui all'articolo 1, lettera c) della legge 29 dicembre 1907, n. 810.
Tale somma sara' prelevata, salvo a reintegrarla in caso di necessita', dall'assegnazione fatta con l'articolo 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255, trasportando la somma stessa nello esercizio 1908-909, dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al conto residui del capitolo apposito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 41.
I comuni della Calabria, che, anteriormente alla data della pubblicazione della legge 25 giugno 1906, n. 255, abbiano contratto mutui per condutture di acque potabili, i cui lavori fossero in corso di esecuzione alla stessa data, avranno diritto per le annualita' dei mutui suddetti, non ancora pagate a tutto il 1906, al sussidio assegnato dal secondo comma della legge medesima, in ragione della meta' degli interessi e della quota di ammortamento.
Il termine di cinque anni indicato nel secondo comma dell'articolo 42 della legge anzidetta e' prorogato di cinque anni. (7) (14) ((24))
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 stabilito per comuni della Basilicata con l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in sostituzione di quello del 27 giugno 1916 stabilito per i comuni della Calabria dal capoverso dell'art. 41 della legge stessa".
Il D.L. Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 stabilito per comuni della Basilicata con l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in sostituzione di quello del 27 giugno 1916 stabilito per i comuni della Calabria dal capoverso dell'art. 41 della legge stessa".
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 21 aprile 1921, n. 548 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono prorogati al 30 giugno 1924".
La L. 21 aprile 1921, n. 548 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono prorogati al 30 giugno 1924".
AGGIORNAMENTO (24)
Il Regio D.L. 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria ed all'art. 27 della legge 16 luglio 1914, numero 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna, sono prorogati al 30 giugno 1934".
Il Regio D.L. 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria ed all'art. 27 della legge 16 luglio 1914, numero 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna, sono prorogati al 30 giugno 1934".
Art. 42.
I sussidi, che sulla somma di L. 1,000,000 concessa dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, saranno corrisposti ai comuni della Calabria, che al 27 giugno 1906 non abbiano ancora estinto totalmente le passivita' incontrate per condutture d'acqua potabile compiute prima della stessa data, dovranno dai Comuni stessi essere impiegate nell'estinzione delle passivita' suddette, ovvero nell'esecuzione di opere pubbliche di riconosciuta utilita'.
L'importare di ognuno di tali sussidi non potra' mai essere maggiore di quello delle passivita' di ciascun Comune non ancora estinte al 27 giugno 1906.
Art. 43.
Al pagamento del concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni della Calabria per fornirsi di acqua potabile di cui al secondo comma del citato art. 42 ed all'art. 41 della presente legge, sara' provveduto mediante apposito stanziamento da fissarsi, per orni esercizio finanziario a decorrere da quello 1908-909, con la legge annuale del bilancio.
Il periodo di ammortamento dei mutui che saranno contratti dai Comuni stessi, non potra' essere mai inferiore ai 35 anni.
Per l'esercizio finanziario 1908-909 lo stanziamento, per provvedere alla spesa di cui al primo comma del presente articolo, e' fissato in L. 100,000, con prelevamento per L. 50,000 dal fondo di riserva, inscritto al capitolo 254 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.
Art. 44.
La spesa straordinaria di L. 5,000,000 di cui al citato art. 42 della legge 21 giugno 1906, n. 255, e' ridotta alla somma di lire 1.050,000 corrispondente agli stanziamenti iscritti nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1007-908, giusta la tabella A della legge 19 luglio 1907, n. 549.
Art. 45.
Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono costruite le baracche, che debbono essere concesse ai termini dell'art. 9 dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, possono essere protratte, di anno in anno, fino al termine di anni sei, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Si intenderanno protratte per l'anno successivo quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima della fine dell'anno in corso.
Qualora occorra renderle definitive, si procedera' secondo le norme contenute negli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 46.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
((391))
AGGIORNAMENTO (391)
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
Art. 47.
I termini fissati con l'art. 1 della legge 11 luglio 1907, n. 534, per la compilazione dei piani regolatori e per la presentazione delle domande di mutuo, sono, rispettivamente, prorogati di due anni e di sei mesi.
Art. 48.
I privati che vorranno giovarsi di mutui di favore consentiti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 dovranno unire alla domanda la documentazione del possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato.
Se la dimostrazione del possesso legittimo non si possa dedurre dai documenti prodotti a corredo della domanda, l'interessato potra' farla con le norme degli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).
Non e' necessaria la prova della liberta' del fondo.
L'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo e' valida di fronte a tutti.
Non occorre l'adesione dei creditori ipotecari o degli usufruttuari nel caso che il proprietario intenda ricostruire lo stabile su di un'area diversa dall'antica.
Il danneggiato ha diritto ad ottenere la concessione del mutuo anche quando intenda ricostruire la propria casa nei nuovi centri su aree concesse ai sensi dell'art. 67 della presente legge.
Agli effetti dell'art. 25 della citata legge 25 giugno 1906, bastera' la pubblicazione delle domande di mutuo nel giornale degli annunzi giudiziari e l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste la casa danneggiata o distrutta.
La pubblicazione o l'affissione tiene luogo di notifica.
Per le case da ricostruire nei nuovi centri, il biennio per la somministrazione rateale del mutuo, decorrera' dal giorno del sorteggio delle aree di che all'art. 71.
Art. 49.
Possono valersi dei benefici della legge 23 giugno 1906, n. 255 e nei limiti stabiliti dall'art. 25 della stessa legge anche gli usuari degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto.
Art. 50.
Le domande per la ricostruzione e riparazione di edifici posseduti in comune, sono ammissibili anche se presentate da uno solo degli aventi diritto e per l'intiera somma che potrebbe concedersi se la domanda fosse stata presentata da tutti i partecipi. All'uopo saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 19 giugno 1888, n. 5447.
Art. 51.
Le perizie dei lavori che devono essere unite alle domande di mutui, di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, potranno, a richiesta dell'istituto mutuante, essere sottoposte al riscontro dell'Ufficio del genio civile quando vi sia fondato dubbio che i lavori per i quali e' richiesto il mutuo eccedano il limite dello stretto necessario o comprendano opere di abbellimento e di ampliamento.
Gli uffici del genio civile coadiuveranno i prefetti ed i sindaci nell'invigilare che nei lavori di ricostruzione o di riparazione delle case danneggiate, pei quali furono concessi mutui, siano osservate le prescrizioni vigenti.
Art. 52.
Restando invariate le somme complessive degli stanziamenti annuali risultanti dalla tabella A annessa alla leggo 19 luglio 1907, n. 549, potra' essere variato il riparto degli stanziamenti annuali fra le diverse categorie di lavori, reintegrando negli esercizi successivi le somme stanziate in meno in uno o piu' esercizi.
Art. 53.
Le assegnazioni annue di L. 500,000 ciascuna, che ancora rimangono da stanziare in bilancio sulla somma di L. 5,000,000 autorizzata dal 1° comma dell'art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255, verranno iscritte, a partire dal 1909-910, e senza variarne la destinazione, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta alle altre spese indicate nella tabella A annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 549.
Con decreto del ministro del tesoro, verra' provveduto al trasporto dal bilancio dell'interno al bilancio dei lavori pubblici cosi' dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1908-909, come delle somme rimaste da pagare sulle assegnazioni annue di L. 500,000 stanziate negli esercizi 1906-907 e 1907-908 in esecuzione del 2° comma del citato art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
Art. 54.
La distribuzione annuale e gratuita dei prodotti chinacei ai Comuni della Calabria maggiormente infestati dalla malaria, di che e' parola nell'art. 98 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e' aumentata fino alla concorrenza del valore di L. 40,000.
Art. 55.
Gli stanziamenti, di cui ai nn. 3 e 4 della tabella A, annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, costituiscono un complessivo ed unico fondo, allo scopo di provvedere nella maniera piu' opportuna all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto dei poderi dimostrativi e alla costruzione dei fabbricati rurali per i poderi suddetti.
Art. 56.
L'Istituto di credito «Vittorio Emanuele III» e' compreso fra gli enti, con i quali puo' contrattare ed operare l'Amministrazione speciale istituita per il Credito agrario presso il Banco di Napoli.
Art. 57.
Le sedi dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» potranno fare prestiti in danaro anche al proprietario o conduttore per gli scopi e nei modi e limiti degli articoli 11, 12, 13 e 15 della leggo 15 luglio 1906, n. 383.
Art. 58.
Il privilegio speciale della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª, sara' costituito per la durata del prestito o nel caso di mancato pagamento dell'obbligazione alla scadenza, conservera' efficacia fino alla realizzazione del credito dell'Istituto, senza bisogno di rinnovazione.
Art. 59.
Le competenze dei notai sugli atti stipulati dall'istituto «Vittorio Emanuele III» per l'esercizio del credito agrario, sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.
TITOLO III.
Disposizioni comuni alla Basilicata e alla Calabria
Art. 60.
Le Provincie e i Comuni possono essere autorizzati ad anticipare, provvedendovi direttamente, l'esecuzione delle opere pubbliche di loro interesse contemplato dalle leggi 31 marzo 1904, n. 340, e 25 giugno 1906, n. 255, e dalla presente.
Il rimborso della spesa, anticipata dallo Provincie e dai Comuni sara' fatto senza interessi dallo Stato negli esercizi finanziari in cui l'opera avrebbe dovuto eseguirsi secondo il piano regolatore e nella misura degli stanziamenti per ciascun esercizio previsti nel piano medesimo.
Il versamento allo Stato dell'eventuale contributo posto a carico delle Provincie, per le opere la cui esecuzione sia stata anticipata ai sensi del presente articolo, sara' effettuato a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui avra' avuto luogo il pagamento di rimborso della spesa anticipata.
I progetti dei lavori saranno compilati a cura della Provincia o dei Comuni, che dovranno pure provvedere alla direzione e sorveglianza dei lavori.
In ciascun progetto sara' computata, per spesa di compilazione, di direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.
Il collaudo delle opere sara' eseguito, con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato, da un funzionario del genio civile, il quale dovra' accertare che l'opera sia bene eseguita ed in corrispondenza al progetto approvato dal Ministero.
Art. 61.
Quando per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica o forestale in bacini montani di corsi d'acqua, occorra provvedere al rinsaldamento ed al rimboschimento di terreni pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, sara' per la temporanea cessione di questi all' Amministrazione governativa assegnata ai proprietari un'annua indennita' in somma fissa, tenuto conto del reddito all'epoca dell'inizio del lavoro di rimboschimento.
In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata da una Commissione arbitrale costituita a norma dell'art. 46 della presente legge.
L'indennita' decorre dalla data della presa in consegna dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboschito, la quale avverra' compiuti e collaudati che siano i lavori.
Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti dovra' compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' del piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura.
Nessuna indennita' sara' corrisposta per la presa in possesso di quei terreni che fossero riconosciuti non produttivi di reddito.
Se all'atto della consegna dei terreni rinsaldati e rimboschiti risultasse, per effetto dei lavori eseguiti, un permanente deprezzamento del fondo in confronto alle condizioni anteriori, l'indennita' spettante al proprietario sara', in caso di mancato accordo, determinata nei modi prescritti dalla legge sulle espropriazioni.
TITOLO IV.
Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
Art. 62.
E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 6,590,000 (sei milionicinquecentonovantamila) da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel modo seguente:
a) L. 1,200,000 per lavori di consolidamento degli abitati indicati nella tabella D unita alla presente legge;
b) L. 1,530,000 per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati, indicati nella successiva tabella E, che dovranno trasferirsi totalmente o parzialmente in nuova sede;
c) L. 3,200,000 per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire;
d) L. 660,000 per spese impreviste e spese del personale adibito ai lavori di consolidamento e di trasferimento di abitati.
Per far fronte alla parte della spesa suaccennata che dovra' erogarsi nella ricostruzione in nuova sede di abitati appartenenti alle provincie della Calabria, il Governo del Re e' autorizzato a prelevare la somma di L. 2,600,000 dall'assegnazione fatta con l'art. 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
Tale somma sara' trasportata nell'esercizio 1908-909 dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno al conto residui dei nuovi capitoli da inscrivere, per l'esercizio suaccennato, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in corrispondenza alla tabella C allegata alla presente legge, e costituira' il primo degli stanziamenti in cui la predetta spesa di L. 6,590,000 sara' ripartita come dalla tabella stessa, per gli esercizi 1908-909 al 1914-915 inclusivamente.
La spesa di L. 3,200,000 autorizzata alla lettera c) sara' aumentata degli eventuali concorsi o sussidi che, per effetto delle leggi vigenti, dovranno corrispondersi o verranno accordati dal Ministero dell'istruzione pubblica per le scuole e dal Fondo culto per la chiesa.
Le relative somme saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata ed annualmente portate in aumento al capitolo relativo del bilancio dei lavori pubblici.
Art. 63.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1956, N. 1464))
Art. 64.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
((391))
AGGIORNAMENTO (391)
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
Art. 65.
I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E annessa alla presente legge, compileranno due piani, uno dei quali indichera' la zona che dovra' essere abbandonata e l'altro la localita' in cui dovra' sorgere il nuovo abitato.
Indicheranno pure quali edifizi pubblici sia necessario di spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, gia' provvisti di tali edilizi.
Art. 66.
I due piani, completati a cura della Giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse risiedenti, saranno pubblicati all'albo del Comune per la durata di trenta giorni.
Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari ed i capi delle singole famiglie dovranno dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.
Art. 67.
Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni caro di famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, sara' assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati.
Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al Comune, potra' pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso potra' chiedere, a prezzo di costo, una quantita' di terreno non superiore ai 300 metri quadrati.
Art. 68.
In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari e i capi di famiglia di cui all'articolo precedente, potranno chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantita' di terreno non superiore ai 200 metri quadrati.
Nessun proprietario e nessuna famiglia potra' avere piu' di una concessione gratuita di suolo.
Art. 69.
Scaduto il termine di cui all'art. 66 il Consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, deliberera' entro sessanta giorni sul piano della nuova localita' e formera' l'elenco dei proprietari e dei capi di famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantita' di terreno da ciascuno di essi richiesta.
Contro la deliberazione del Consiglio comunale e' ammesso il ricorso entro un mese alla Giunta provinciale amministrativa, che decidera' definitivamente.
Le eventuali opposizioni del Consiglio comunale contro la scelta della nuova localita' saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la Deputazione provinciale, il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 70.
Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, l'Ufficio del Genio civile compilera' il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato.
Il piano regolatore, che avra' valore di piano particolareggiato all'effetto della legge sulle espropriazioni, sara' pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Art. 71.
A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, sara' fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti.
E' ammessa la facolta' di permutare i lotti.
In base ai verbali della consegna delle aree che sara' fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, sara' provveduto gratuitamente, a cura dell'Agenzia delle imposte, alle volture catastali nel termine di tre mesi.
Art. 72.
Salvo l'applicazione dell'art. 151 della vigente legge comunale e provinciale, i proprietari dovranno, entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'Amministrazione procedera' d'ufficio alla demolizione delle case.
Il valore dei materiali andra' a diminuzione della spesa.
Art. 73.
Nella costruzione delle case nei nuovi centri dovranno essere osservate le norme costruttive ed igieniche che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.
Art. 74.
Le aree assegnate gratuitamente e le case su di esse costruite col mutuo di favore, di che all'articolo seguente, non potranno essere alienate per qualsiasi titolo se non dopo trascorsi 10 anni dall'ultimazione degli edifici; e i contratti che fossero stipulati in contravvenzione alla presente legge saranno nulli.
Art. 75.
L'Amministrazione provinciale, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo sono autorizzati a concedere mutui ai privati per la costruzione di fabbricati da erigersi nei nuovi centri.
I mutui saranno ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualita' fissi comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori.
Le iscrizioni ipotecarie, che verranno assunte dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui, avranno la prelazione sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.
Al pagamento delle annualita', comprensive dell'interesse o delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuira', fino alla somma di L. 4000 di capitale mutuato da ciascuna famiglia, nella misura del 2.75 per ogni cento lire.
A tale scopo sara' inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.
Art. 76.
Gli Istituti di cui al 1° comma dell'articolo precedente, i quali siano disposti ad assumere le sovvenzioni di mutui, potranno formare un Consorzio autonomo per la concessione e somministrazione delle sovvenzioni stesse, con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale, da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
La responsabilita' degli Istituti facenti parte del Consorzio e' limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.
Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio fara' parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio.
Il 10 per cento degli utili di ciascun esercizio sara' destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potra' essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato; nelle stesse proporzioni saranno ripartite le eventuali perdite e sara' distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attivita' del Consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva
La gestione del Consorzio sara' sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la esercitera' con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.
Art. 77.
Le domande pel conseguimento del contributo governativo nel pagamento delle rate di interesse e di ammortamento dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle prefetture, nel termine perentorio di un anno dopo la consegna dell'area.
Le norme per la presentazione e documentazione di tali domande saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.
Tutti gli atti che possono occorrere per le domande, la concessione e la stipulazione dei mutui, e pel conseguimento del contributo governativo, saranno stesi su carta libera o compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, sempre che si tratti di mutui non superiori alle L. 4000.
Il contributo dello Stato e' esente dalla tassa di ricchezza mobile. I contratti di mutuo non superiori alla somma di L. 4000 saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.
La stipulazione del mutuo dovra' avvenire non piu' tardi di sei mesi dalla data del decreto Ministeriale di concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ed entro altri sei mesi dalla stipulazione il mutuatario dovra' porsi in grado di conseguire, almeno parzialmente, la somministrazione del mutuo stesso.
Tale somministrazione, verra' autorizzata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in proporzione all'avanzamento delle opere, accertato dal competente ufficio del genio civile mediante appositi certificati.
Non osservandosi i termini dianzi indicati, l'Amministrazione potra' revocare la concessione del concorso governativo nel pagamento degli interessi e ritenere conio non avvenuta l'assegnazione dell'area e la stipulazione del mutuo.
Art. 78.
Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.
LACAVA.
COCCO-ORTU.
CASANA.
ORLANDO.
RAVA.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Tabelle-Tabella A
Tabella A.
Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occorrenti per i lavori da eseguirsi in Basilicata durante gli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923.
Parte di provvedimento in formato grafico
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989 , convertito senza modificazioni dalla L. 12 luglio 1917, n. 1232 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alle autorizzazioni di spesa complessivamente concesse dalle leggi precitate per opere pubbliche nella Basilicata sono approvate le variazioni indicate nell'annessa tabella A".
Tabella B
Tabella B.
Nota di variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909, disegno di legge n.885, per la parte concernente i lavori di Basilicata.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato alla tabella B.
Ripartizione dei capitoli in articoli.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
Tabella C.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D
Tabella D.
Consolidamento di frane minaccianti abitati
Consolidamento di frane minaccianti i seguenti abitati:
a) in provincia di Avellino:
Melito - Montecalvo Irpino - Ariano di Puglia - Calitri - Caposele - Bonito, Pietradefusi (frazione Sant'Angelo a Cancelli) - Rocchetta Sant'Antonio - Sturno - S. Andrea di Conza - Mirabella Eclano - Casalbore - Castelfranci - Pietradefusi (per la frazione Pietra) Senerchia - Aquilonia - Montella - Santa Paolina - Pietrastornina. (9) (10) (11) (16) (17) (18) (20) (27) (36) (39)
b) in provincia di Belluno:
Alleghe - La Valle - Mel - Pieve d'Alpago - Puos d'Alpago - San Pietro Cadore - Chies d'Alpago - Tambre d'Alpago (borgata Miciei) - Sorancen, frazione di Cesio Maggiore - Pianezze, frazione del comune di San Tommaso. (10) (31)
c) in provincia di Benevento:
Castelpagano - Castelvetere - Casalduni - Pietralcina - Sant'Angelo a Cupolo (borgata Amorosi e frazione Panelle) - San Nicola Manfredi (frazione Toccanisi) - S. Marco dei Cavoti - Foiano Valfortore - Montesarchio (frazione Cirignano) - San Leucio (borgata Feleppe di Sotto) - Ceppaloni - Cerreto Sannita - Cautano - Ponte Landolfo - S. Nicola Manfredi (frazione S. Maria a Toro) - Apollosa - Melizzano - Buonalbergo - Sant'Agata dei Goti - San Bartolomeo in Galdo - Reino - San Giovanni, frazione del comune di Ceppaloni. (10) (11) (15) (16) (18) (20) (27) (32) (99) (110) (129)
d) in provincia di Caltanissetta:
Sutera - Campofranco - Marianopoli - San Cataldo - Villarosa - Mussomeli - Resuttano - Santa Caterina Villarmosa - Villarosa (frazione Villa Priole) - Butera - Acquaviva Platani - Caltanissetta - Calascibetta - Castrogiovanni - Piazza Armerina - Vallelunga - Mazzarino. (10) (13) (15) (16) (18) (20)
e) in provincia di Campobasso:
Castellino del Biferno - Casacalenda - Fora nel Sannio - San Massimo - Matrice - Castelmauro - Civitacampomarano - Ferrazzano - Frosolone (trazione Acquaviva) - Sant'Elia a Pianisi - San Giovanni in Galdo - Isernia - Mirabello Sannitico - Montecilfone - Cerro al Volturno - Limesano - Monacilioni - Acquaviva Collecroce - Lucito - Salcito - Vastogirardi (frazione Pagliarone) - S. Martino in Pensilis Ururi - Bonefro; Pietracupa - Montefalcone del Sannio - Roccamandolfi - Ielsi - Baranello - Termoli - Sant'Angelo del Pesco - Fornelli - Ripabottoni. (9) (10) (13) (15) (16) (17) (18) (20) (27) (53) (75) (85) (96) (101) (146) (189) (309) (328)
f) in provincia di Catania:
Raddusa - Maletto - Troina - Santa Maria La Scala, frazione del comune di Acireale. (18) (230)
g) in provincia di Chieti:
Carpineto - Casalanguida - Castiglione Messer Marino - Guilmi - Taranta Peligna - Torricella Peligna - Altino - Atessa - Caramanico - Casoli - Castelfrentano - Civitella Messer Raimondo - Fara Filiorum Petri - Fara San Martino - Furci - Gissi - Rapino - Rocca Scalegna - Roio del Sangro - Scerni - Schiavi di Abruzzo - Serramonacesca - Torrebruna - San Valentino - Bomba - Colledimezzo - Miglianico - Pollutri - Rocca San Giovanni - San Giovanni Lipioni - Vacri - Vasto - Gessopalena - Orsogna - Palena - Pennapiedimonte - Quadri - Guardiagrele - Lettomanoppello - Pietraferrazzana - Roccacaramanico - Frisa (capoluogo e frazione Guastameroli) - Lanciano - Ortona a Mare - Manoppello - Francavilla a Mare - Filetto - Castelguidone - Perano - Villamagna - Villa Santa Maria - Pizzoferrato - Pennadomo. (9) (10) (11) (13) (15) (16) (17) (27) (49) (61) (65) (67) (69) (93) (113) (123) (311) (329) (330) (351)
h) in provincia di Salerno:
Rofrano - Roscigno - Pisciotta - Casaletto Spartano (frazioni Battaglia, Torre Orsaia) - Atrani - Altano - Auletta - Casalvelino - Castel San Lorenzo - Centola - Laurito - Orria - Perdifumo (capoluogo e frazioni Camella e Vatolla) - Perito (frazione Ostigliano) - Pollica (frazione Cannicchio) - San Mauro La Bruca (capoluogo e frazione San Nazario) - S. Angelo Fasanella - Torredura, frazione del comune di Ascea - Licusati (frazione del comune di Camerota) - Castelnuovo Cilento - Laureana Cilento - San Giovanni a Piro frazione Scario - Vietri sul Mare (capoluogo) e sue frazioni Albori, Benincasa, Dragonea, Marina, Molina e Raito - Cetara - Maiori (capoluogo) e sue frazioni Erchie, Ponte Primario, S. Pietro, S.
Maria delle Grazie e Vecite - Tramonti (capoluogo) e sue frazioni Campinola, Cesarano, Carsano, Gete, Paterno, S. Arcangelo, Paterno S.
Elia, Pietre, Polvica, Pucara, Capitignano, Figlino, Novelle e Ponte - Minori (capoluogo) e sue frazioni Casa Cumbalo, Monte, Petrito, Riola, S. Giovanni a Mare, Torre e Villamena - Amalfi (capoluogo) e sue frazioni Atrani, Lone, Minuto, Pastena, Pontone, Tovere, Vettica, e Pogerola - Conca dei Marini (capoluogo) e sua frazione Furore - Praiano (capoluogo) e sue frazioni Marina di Praia e Vettica Maggiore - Positano (capoluogo) e sue frazioni Monte Pertuso e Nocella - Scala, S. Martino, Torello, Castiglione, Lacco e Sambuco, frazioni del comune di Ravello - Stio frazione Gorga - Castellabate frazione S. Maria - Sicili, frazione del comune di Morigerati - Futani - frazioni Castinatelli e Eremiti. (9) (15) (16) (20) (35) (118)
i) in provincia da Teramo:
Arsita - Carpineto della Nora - Crognaleto (frazione Alvi) - Penna Sant'Andrea - Ancarano, Civitella del Tronto (frazione di Villa Passo), Colonnella, Nereto, Teramo (frazioni Colleatterrato Alto Miano, Sciusciano, Spiano, San Pietro ad Lacum (borgata Villa Stanghieri) e Tossicia - Sant'Omero - Canzano - Catignano - Montorio al Vomano (capoluogo e frazione Valle San Giovanni) - Sant'Omero (frazione Poggiomorello) - Silvi - Collecorvino - Mutignano - Sant'Egidio alla Vibrata (frazione Faraone) - Campli (frazione Paterno) - Montorio al Vomano (frazione Collevecchio) - Valle Castellana (frazione Collegrato) - Montefino - Pietracamela - Farindola - Villa Popolo, frazione del comune di Torricella Sicura - isola del Gran Sasso - Basciano - Castiglione Messer Raimondo - Civitella del Tronto - Ripattone - frazione del comune di Bellante - Basto, frazione del comune di Valle Castellana - Castiglione della Valle, frazione del comune di Calledara - Morro d'Oro - Castilenti - Cellino Attanasio - Castelcastagna. (9) (10) (13) (15) (16) (17) (20) (27) (32) (114) (149) (167) (319) (320) (324)
in provincia di Caserta:
Cervaro - Picinisco (frazione San Giuseppe) - Pontecorvo - San Pietro Infine. (17) (309)
In provincia di Aquila:
Anversa - Balsorano - Petrella Salto (frazione Capradosso) - Petrella Liri, frazione del comune di Cappadocia. (68)
In provincia di Cuneo:
Montanara - Bellino (borgata Plejnet) - Perletto (frazione Chiappe) - Aisone - Levice - Clavesana. (18) (32) (122) (124)
In provincia di Firenze:
Premilcuore (frazione Corniolo) - Cutigliano - Certaldo. (19) In provincia di Foggia:
Faeto - Sant'Agata di Puglia - Ascoli Satriano - Celenza Valfortore - Motta Montecorvino - Pietra Montecorvino - San Marco La Catola - Candela - Roseto Valfortore - Castelnuovo della Dannia - Alberona - Casalnuovo Monterotaro. (20) (51) (52) (55) (211)
In provincia di Forli':
Predappio - Sogliano al Rubicone - Civitella di Romagna - Fiumana (frazione del comune di Predappio) - Borello - Mercato Saraceno - Portico. (9) (17) (50) (76)
In provincia di Girgenti:
Caltabellotta - Lucca Sicula - Sciacca - Alessandria della Rocca - Aragona - Porto Empedocle - Racalmuto - Casteltermini - Ravanusa - Santo Stefano Quisquina - San Giovanni Gemini. (9) (10) (13) (15) (16) (18) (45) (56)
In provincia di Grosseto:
Roccalbegna (capoluogo e frazioni Cana e Vallerona) - Sorano (frazione San Giovanni delle Contee) - Porto Santo Stefano, in comune di Monte Argentario - Arcidosso.(66)
In provincia di Lucca:
Barga (frazione Sommocolonia) - Castelnuovo di Garfagnana - Barga (capoluogo e frazione Caprona). (60)
In provincia di Messina:
Capri Leone - Letojanni Gallodoro (frazione Gallodoro) - Librizzi - Roccafiorita - Sant'Angelo di Brolo - San Fratello - San Piero Patti - San Teodoro - Venetico - Casalvecchio Siculo - Frazzano' - Limina - Longi - Mirto - Naso (capoluogo e frazione Malo') - S. Salvatore di Fitalia - Sinagra (frazione Martini) - Valdina - Tortorici - Novara di Sicilia (frazioni Fantina e Fondachelli) - Scaletta Zanclea - Galati Mamertino - Antillo - Mistretta - Floresta - Guidomandri, frazione del comune di Scaletta Zanclea. (11) (15) (17) (27) (43) (91) (117)
In provincia di Modena:
Fanano (frazione Ospitale) - Pieve Pelago (frazione Sant'Andrea) - Riolunato - Lama Mocogno - Lama Mocogno (frazione Pianorso) - Rio Lunato (frazioni Groppo e Roncoberlaro) - Saltino, frazione del comune di Prignano - Fontanaluccia, frazione del comune di Frassinoro - Piandelagotti, frazione del comune di Frassinoro. (16) (17) (128) (141) (201) (219)
In provincia di Palermo:
Aliminusa - Collesano (frazione Scillato) - Mezzojuso - Baucina - Caltavuturo - Collesano - Roccapalumba - Marineo - Palazzo Adriano - Chiusa Sclafani - Torretta - Corleone - Castronovo di Sicilia - Petralia Soprana (capoluogo) frazioni S. Caterina, Raffo, Conigli, Vaccarelli e Malpasso - Montemaggiore Belsito - S. Mauro Castelverde - Cerda. (10) (13) (15) (17) (25) (133)
In provincia di Perugia:
Collevecchio Sabino - Todi (capoluogo e frazione Pesciano) - Varco Sabino - Alviano - Massa Martana - Citernam - Perugia (zona Monteluce-Fontenuovo). (15) (107) (112)
In provincia di Piacenza:
Boccolo dei Tassi (frazione Faggio) - Morfasso (capoluogo e borgata Casali).
In provincia di Reggio Emilia:
Viano (borgata Carbonaso) - Toano (borgata Manno) - Piolo, frazione del comune di Ligonchio - Valbona, frazione del comune di Collagna - Vallisnera, frazione del comune di Collagna - Calizzo e Ca' Ferrari, frazioni del comune di Villa Minozzo - Costa Jatica e Velucciana, frazioni del comune di Carpineti - Cervarezza, frazione del comune di Busana - Corciolano, frazione del comune di Balso Ligonchio di Sopra - Cavola, in comune di Toano - Caru', nel comune di Villaminozzo (( Cerredolo (comune di Toano) )) . (9) (58) (63) (108) (142) (144)
In provincia di Roma:
Anagni - Valmontone - Nemi - Ronciglione - Labico - Celleno - Roccalvence - Canino - Caprarola - Grotte di Castro - Rocca di Papa - Bagnorea (frazione Civita) - Bolsena - Casape - Gradoli - Vallecorsa) - Montefiascone, S. Gregorio di Sassola; Roccalvecce, per la frazione Sipicciano - Acquapendente, Onano - Anticoli Corrado - Civitella di Agliano - Orte - Bomarzo - Tarano Sabino - Poli - Roiate - Morlupo. (10) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (21) (22) (37) (42) (44) (54) (83)
In provincia di Torino:
Baio - Locana.
In provincia di Udine:
Clauzetto - Pradumbli, frazione del comune di Prato Carnico - Andreis.
In provincia di Bologna:
Castiglione dei Pepoli (borgate Bagucci di Sopra e Bagucci di Sotto) - Riola Nuova, frazione del comune di Vergato - Lizzano in Belvedere - Castel dell'Alpe, trazione del comune di San Benedetto Val di Sambro - Camugnano frazione Guzzano - Sparvo, frazione del comune di Castiglione dei Pepoli - S. Benedetto Val di Sambro - Grizzana frazione Rovinosa - Villa d'Aiano, frazione del comune di Castel d'Aiano. (9) (89)
In provincia di Arezzo:
Monterchi. (10)
In provincia di Ascoli Piceno:
Ascoli Piceno (frazioni Pelesio e Porchiano) - Castignano (capoluogo e frazione Ripaberarda) - Colli del Tronto Cupramarittima Alta - Fermo - Grottazzolina - Offida - Petritoli - Force - Amandola - Montalto Marche (capoluogo e frazioni Porchia e Patrignone) Monteprandone - Santa Vittoria in Matenano - Appignano del Tronto - Arquata del Tronto (frazione Pescara) - Ponzano di Fermo (frazione Torchiaro) - S. Elpidio a Mare - Carassai - Montelparo - Montegiorgio - Montedinove - Torre di Palme, frazione del comune di Fermo. (10) (13) (15) (16) (18) (70) (73) (103) (121) (137) (298)
In provincia di Livorno:
Rio Marina. (10) (256)
In provincia di Pesaro:
Sant'Angelo in Lizzola - Gabicce - Isola del Piano - Montegrignano - Sorbolongo - Montemontanaro, Monteguiduccio e Fontecorniali, frazioni del comune di Montefelcino - Mondavio Sassocorvaro - Fratterosa, frazione del comune di S. Lorenzo in Campo - Fossombrone - Monte Tassi del comune di Montegrimano - Barchi - Pergola (capoluogo) - frazione Monterolo - S. Agata Feltria - Monteciccardo - Orciano di Pesaro - Reforzate, frazione del comune di S. Ippolito - Pennabilli - Mombaroccio - Macerata Feltria, contrada Castello - Montefabbri, frazione del comune di Colbordolo Saltara - Serrungarina - Calcinelli, frazione del comune di Saltara - Montecerignone - Cartoceto - Bargni, frazione del comune di Serrungarina. (10) (15) (28) (62) (94) (140) (145) (147)
In provincia di Ravenna:
Casola Valsenio - Fognano, frazione del comune di Brisighella. (10)
In provincia di Macerata:
San Ginesio - Civitanova Marche - Montelupone - Montecassiano - Camerino - Colmurano. (11) (13) (15) (81) (111) (125) (299)
In provincia di Bari:
Spinazzolai - rione Canneto del comune di Adelfia. (13)
In provincia di Parma:
Corniglio (frazione Tracoste-Ballone) - Tizzano Val Parma (frazione Carobbio) - Fornovo di Taro (frazione Plantonia) - Vianino, frazione del comune di Varano Melegari - Fornovo Taro - Monchio - Miano, frazione del comune di Consiglio. (13) (16) (104) (148)
In provincia di Cagliari:
Gadoni - Gairo - Aritzo - Usassai - S. Nicolo' Gerrei ((Ballao)) . (15) (20) (25) (46) (262) (365) (382) (384)
In provincia di Porto Maurizio:
Baiardo. (15)
In provincia di Siena:
San Casciano dei Bagni (capoluogo e frazione Celle sul Rigo) - Montepulciano - Pienza. (16) (90)
In provincia di Trapani:
Camporeale - Calatafimi - Salemi - Salaparuta. (20) (29) (41) (47)
In provincia di Ancona:
Loreto - Castelcolonna - Numana - Maiolati - Serra San Quirico (frazione Domo) - Ostra - Sirolo, frazione del comune di Numana - Mergo, in comune di Rosora-Mergo - Castelbellino. (21) (87) (88) (97)
(12) (23) (40) (59) (77) (79) (84) (92) (100) (102) (106) (109) (115) (119) (120) (126) (127) (130) (131) (132) (134) (135) (136) (138) (139) (150) (153) (158) (161) (163) (166) (175) (176) (178) (179) (180) (182) (187) (193) (194) (195) (198) (199) (202) (206) (207) (208) (212) (213) (216) (218) (220) (221) (228) (233) (234) (241) (253) (260) (266) (270) (272) (281) (282) (287) (288) (293) (304) (306) (312) (316) (331) (333) (336) (337) (349) (352) (356) (358) (366) (367) (368) (370) (371) (372) (373) (375) (376) (377) (379) (385)
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro delle finanze
LACAVA.
Il ministro della guerra
CASANA.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il Regio Decreto 7 agosto 1919, n. 1498 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regio".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il Regio Decreto 11 settembre 1919, n. 1820 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il Regio Decreto 7 dicembre 1919, n. 2406 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono approvate a' termini dell' art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919 n. 568 le annesse taballe A B e C, viste, d'ordine Nostro dal ministro proponente degli abitanti da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV) a quelli indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 225 e nelle tabelle D ed E allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Si riporta di seguito la seguente Tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio Decreto 5 febbraio 1920, n. 201 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2 che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il Regio Decreto 24 aprile 1921, n. 908 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il Regio Decreto 3 novembre 1921, n. 1547 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 23 febbraio 1922, n. 374 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il Regio Decreto 8 settembre 1922, n. 1301 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1535 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 17 maggio 1923, n. 1630 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2252 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2253 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il Regio Decreto 15 ottobre 1923, n. 2399 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e dell' art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla citata legge 9 luglio 1908 (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Cologna-Gavazzo (frazione Gavazzo) in provincia di Trento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il Regio Decreto 10 aprile 1924, n. 643 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il Regio Decreto 9 marzo 1924, n. 1042 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Regio Decreto 3 giugno 1924, n. 1164 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , ed a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (tit. IV), agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa, e' aggiunto l'abitato di Tomba di Pesaro insieme con la frazione Belvedere Fogliense".
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Regio Decreto 4 gennaio 1925, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il Regio Decreto 23 ottobre 1924, n. 2357 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1925, n. 316 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il Regio Decreto 18 giugno 1925, n. 1396 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il Regio Decreto 1 settembre 1925, n. 1687 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il Regio Decreto 8 ottobre 1925, n. 1873 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il Regio Decreto 26 novembre 1925, n. 2234 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il Regio Decreto 3 dicembre 1925, n. 2291 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) e' aggiunto quello di Modica, in provincia di Siracusa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il Regio Decreto 17 gennaio 1926, n. 305 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il Regio Decreto 18 febbraio 1926, n. 365 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Regio Decreto 4 marzo 1926, n. 520 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 671 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 688 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il Regio Decreto 18 aprile 1926, n. 729 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cagliari, localita' di San Pancrazio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1812 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il Regio Decreto 27 ottobre 1926, n. 1982 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2297 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2298 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2299 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Campobasso, localita' Piano delle Camere".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il Regio Decreto 23 dicembre 1926, n. 2371 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il Regio Decreto 27 gennaio 1927, n. 168 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il Regio Decreto 17 febbraio 1927, n. 273 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il Regio Decreto 17 marzo 1927, n. 465 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Canova in comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia)".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il Regio Decreto 13 marzo 1927, n. 464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Ischia di Castro, in provincia di Viterbo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il Regio Decreto 31 marzo 1927, n. 510 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (61)
Il Regio Decreto 31 marzo 1927, n. 621 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il Regio Decreto 24 aprile 1927, n. 747 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il Regio Decreto 19 maggio 1927, n. 1045 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il Regio Decreto 2 giugno 1927, n. 1207 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il Regio Decreto 23 giugno 1927, n. 1323 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
Il Regio Decreto 23 giugno 1927, n. 1405 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (68)
Il Regio Decreto 5 agosto 1927, n. 1526 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il Regio Decreto 5 agosto 1927, n. 1741 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il Regio Decreto 22 settembre 1927, n. 1868 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (73)
Il Regio Decreto 9 febbraio 1928, n. 414 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (75)
Il Regio Decreto 16 febbraio 1928, n. 599 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (76)
Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1218 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (77)
Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Marta, in provincia di Viterbo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Soldano in provincia di Imperia".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (81)
Il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1566 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2019 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (84)
Il Regio Decreto 17 agosto 1928, n. 2166 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella B allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Valbondione, in provincia di Bergamo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (85)
Il Regio Decreto 27 settembre 1928, n. 2253 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (87)
Il Regio Decreto 11 ottobre 1928, n. 2576 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il Regio Decreto 11 ottobre 1928, n. 2577 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto' Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ancona, in provincia di Ancona, limitatamente alla parte della citta' prospicente alle Rupi del Passetto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Regio Decreto 17 dicembre 1928, n. 3190 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il Regio Decreto 27 dicembre 1928, n. 3276 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (91)
Il Regio Decreto 7 gennaio 1929, n. 88 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il Regio Decreto 7 gennaio 1929, n. 63 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegate alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Augusta, in provincia di Siracusa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3349 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (94)
Il Regio Decreto 4 marzo 1929, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il Regio Decreto 21 marzo 1929, n. 455 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 876 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (99)
Il Regio Decreto 4 aprile 1929, n. 944 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (100)
Il Regio Decreto 26 luglio 1929, n. 1524 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Loreto Aprutino, in provincia di Pescara".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Regio Decreto 23 agosto 1929, n. 1657 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (102)
Il Regio Decreto 8 luglio 1929, n. 1760 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (103)
Il Regio Decreto 28 settembre 1929, n. 1828 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il Regio Decreto 3 ottobre 1929, n. 1848 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (106)
Il Regio Decreto 24 ottobre 1929, n. 1970 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Poggio Mirteto in provincia di Rieti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (107)
Il Regio Decreto 14 novembre 1929, n. 2148 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (108)
Il Regio Decreto 9 dicembre 1929, n. 2296 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "A norma dell' art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311 , e' autorizzata, per gli abitati di Roncopianisio, Febbio e Rivarotonda del comune di Villaminozzo (provincia di Reggio Emilia), la sostituzione del consolidamento al trasferimento degli abitati stessi, che saranno percio' iscritti nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (109)
Il Regio Decreto 23 dicembre 1929, n. 2327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montefranco (in provincia di Terni) limitatamente alla zona compresa nel perimetro delimitato dalla Piazza Porta Franca - Via Umberto I (gia' strada di Mezzo) fino all'incrocio con la Via della Chiesa - Via della Chiesa, Piazza della Chiesa - Strada delle Casaline - Passaggi Coperti - Via Carlo Alberto - Piazza Porta Franca".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (110)
Il Regio Decreto 13 gennaio 1930, n. 38 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il Regio Decreto 22 febbraio 1930, n. 166 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il Regio Decreto 18 febbraio 1930, n. 167 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Spoleto, in provincia di Perugia, limitatamente alla zona a sud delle strade Borgo San Matteo, via Sant'Agata e della piazza Vittorio Emanuele.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (113)
Il Regio Decreto 18 febbraio 1930, n. 168 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Regio Decreto 26 febbraio 1930, n. 238 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (115)
Il Regio Decreto 13 marzo 1930, n. 326 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Raffadali, in provincia di Agrigento, limitatamente al rione Pecorai, minacciato dalla frana denominata «Grazia»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (117)
Il Regio Decreto 12 maggio 1930, n. 698 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (118)
Il Regio Decreto 12 maggio 1930, n. 699 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (119)
Il Regio Decreto 3 luglio 1930, n. 1073 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Africo, in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (120)
Il Regio Decreto 18 luglio 1930, n. 1227 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1. sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bova (Superiore) in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (121)
Il Regio Decreto 18 luglio 1930, n. 1228 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Grottammare Antico, provincia di Ascoli Piceno, limitatamente alla zona compresa tra il Fosso S. Lucia, via Campestre (tra le proprieta' De Angelis e Laureati), via Madonna degli Angeli, via Cagliata e via dei Frati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il Regio Decreto 15 agosto 1930, n. 1277 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il Regio Decreto 6 novembre 1930, n. 1614 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Regio Decreto 29 gennaio 1931, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (125)
Il Regio Decreto 16 febbraio 1931, n. 218 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il Regio Decreto 12 febbraio 1931, n. 223 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, comma 6° , del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Spoltore, frazione del comune di Pescara, in provincia di Pescara".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (127)
Il Regio Decreto 12 febbraio 1931, n. 288 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Citta' S. Angelo, in provincia di Pescara".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (128)
Il Regio Decreto 30 maggio 1931, n. 766 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il Regio Decreto 30 maggio 1931, n. 776 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, limitatamente alla zona compresa fra la caserma dei Reali carabinieri, il Municipio, il fosso Ratello e la chiesa di San Rocco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (130)
Il Regio Decreto 4 giugno 1931, n. 863 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa, (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Luca, in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (131)
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 902 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sutri, in provincia di Viterbo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (132)
Il Regio Decreto 2 luglio 1931, n. 1020 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vallerotonda in provincia di Frosinone".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1054 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1056 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "'A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Laganadi (rione Casale) in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (135)
Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1057 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pietrapennata frazione del comune di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1058 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gasperina, in provincia di Catanzaro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (137)
Il Regio Decreto 10 agosto 1931, n. 1117 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (138)
Il Regio Decreto 10 agosto 1931, n. 1116 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Elice, in provincia di Pescara".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (139)
Il Regio Decreto 28 agosto 1931, n. 1314 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 3 , 1 ° comma, del Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1636, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Marina di Cassano, in comune di Sorrento, provincia di Napoli".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (140)
Il Regio Decreto 28 agosto 1931, n. 1315 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (141)
Il Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1319 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (142)
Il Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1320 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (144)
Il Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1322 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Regio Decreto 28 agosto 1931, n. 1323 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (146)
Il Regio Decreto 28 agosto 1931, n. 1324 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (147)
Il Regio Decreto 1 ottobre 1931, n. 1331 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (148)
Il Regio Decreto 15 ottobre 1931, n. 1481 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (149)
Il Regio Decreto 13 novembre 1931, n. 1519 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (150)
Il Regio Decreto 17 dicembre 1931, n. 1718 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7 , 1 ° comma, del Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pomarance, in provincia di Pisa, limitatamente alla parte sud-est dell'abitato stesso, minacciato dalla frana «Le Grotte»".
---------------
AGGIORNAMENTO (153)
Il Regio Decreto 1 febbraio 1932, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lubriano in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (158)
Il Regio Decreto 18 aprile 1932, n. 743 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1018, n. 1019, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D (abitati da consolidare) e nella tabella E (abitati da trasferire) allegate alla legge stessa, quello di Castellaneta in provincia di Taranto".
---------------
AGGIORNAMENTO (161)
Il Regio Decreto 23 maggio 1932, n. 911 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1473, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Alanno, in provincia di Pescara".
---------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Regio Decreto 30 giugno 1932, n. 920 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Valentano in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (166)
Il Regio Decreto 22 settembre 1932, n. 1235 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati della tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Casciana Alta, frazione del comune di Lari, in provincia di Pisa".
---------------
AGGIORNAMENTO (167)
Il Regio Decreto 22 settembre 1932, n. 1398 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Palombara, nel comune di Castelli, in provincia di Teramo".
---------------
AGGIORNAMENTO (175)
Il Regio Decreto 13 marzo 1933, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rocca di Neto, in provincia di Catanzaro".
---------------
AGGIORNAMENTO (176)
Il Regio Decreto 27 marzo 1933, n. 526 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Latera, in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il Regio Decreto 27 marzo 1933, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Penne, in provincia di Pescara".
---------------
AGGIORNAMENTO (179)
Il Regio Decreto 27 marzo 1933, n. 595 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Capranica di Sutri, in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (180)
Il Regio Decreto 13 marzo 1933, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Miglierina in provincia di Catanzaro".
---------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il Regio Decreto 27 marzo 1933, n. 784 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. sub 7, del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bassano di Sutri, in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (187)
Il Regio Decreto 6 luglio 1933, n. 1069 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Martone, in provincia di Reggio Calabria".
---------------
AGGIORNAMENTO (189)
Il Regio Decreto 1 giugno 1933, n. 1180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nelle tabelle D ed E allegate alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Pizzone, frazione del comune di Castelsanvincenzo, in provincia di Campobasso, limitatamente alla localita' Omero, per quanto riguarda il consolidamento dell'abitato, ed alla parte sottostante al Monte la Mandra, indicata in giallo nell'annessa planimetria, vistata, d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, per quanto, riguarda il trasferimento dell'abitato stesso".
---------------
AGGIORNAMENTO (193)
Il Regio Decreto 11 maggio 1933, n. 1269 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Antonimina in provincia di Reggio Calabria".
---------------
AGGIORNAMENTO (194)
Il Regio Decreto 11 maggio 1933, n. 1315 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Agnana, in provincia di Reggio Calabria".
---------------
AGGIORNAMENTO (195)
Il Regio Decreto 21 settembre 1933, n. 1358 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quelli di Tonara, Seui, Belvi e Jerzu, in provincia di Nuoro".
---------------
AGGIORNAMENTO (198)
Il Regio Decreto 11 maggio 1933, n. 1462 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gerace Superiore, in provincia di Reggio Calabria".
---------------
AGGIORNAMENTO (199)
Il Regio Decreto 21 settembre 1933, n. 1463 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi".
---------------
AGGIORNAMENTO (201)
Il Regio Decreto 1 giugno 1933, n. 1472 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) il gruppo di case in localita' Rovinaccia della frazione Vesale del comune di Sestola, in provincia di Modena".
---------------
AGGIORNAMENTO (202)
Il Regio Decreto 13 luglio 1933, n. 1473 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Monterosso Calabro, in provincia di Catanzaro".
---------------
AGGIORNAMENTO (206)
Il Regio Decreto 19 ottobre 1933, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918. n. 1019, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Moscano, frazione del comune di Fabriano, in provincia di Anemia".
---------------
AGGIORNAMENTO (207)
Il Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Caroniti, frazione del comune di Ioppolo, in provincia di Catanzaro".
---------------
AGGIORNAMENTO (208)
Il Regio Decreto 30 novembre 1933, n. 1981 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Agosto, frazione del comune di Appigliano, in provincia di Cosenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (211)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 2088 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, nn. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Accadia, in provincia di Foggia, limitatamente al rione Fossi".
---------------
AGGIORNAMENTO (212)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1934, n. 511 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vittoria, in provincia di Ragusa".
---------------
AGGIORNAMENTO (213)
Il Regio Decreto 15 marzo 1934, n. 605 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Nicola, frazione del comune di Ardore, in provincia di Reggio Calabria".
---------------
AGGIORNAMENTO (216)
Il Regio Decreto 17 maggio 1934, n. 1333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173 e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Tocco Casauria in provincia di Pescara limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria 19 febbraio 1934, vista d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
---------------
AGGIORNAMENTO (218)
Il Regio Decreto 13 settembre 1934, n. 1644 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Frasso Sabino, in provincia di Rieti".
---------------
AGGIORNAMENTO (219)
Il Regio Decreto 4 ottobre 1934, n. 2153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 10191 e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, limitatamente alla zona sud-est del capo luogo segnata in giallo sull'annessa planimetria vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
---------------
AGGIORNAMENTO (220)
Il Regio Decreto 3 dicembre 1934, n. 2155 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Episcopia, in provincia di Potenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (221)
Il Regio Decreto 3 dicembre 1934, n. 2156 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Acerenza, in provincia di Potenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (228)
Il Regio Decreto 1 aprile 1935, n. 743 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 3 , 1 ° comma, del Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1636, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Casamicciola, in provincia di Napoli, limitatamente al quartiere Parrocchia".
---------------
AGGIORNAMENTO (230)
Il Regio Decreto 18 marzo 1935, n. 851 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati quello di Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente al quartiere S. Giovanni".
---------------
AGGIORNAMENTO (233)
Il Regio Decreto 24 aprile 1935, n. 1046 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Garaguso, in provincia di Matera".
---------------
AGGIORNAMENTO (234)
Il Regio Decreto 18 aprile 1935, n. 1050 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gallese, in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (241)
Il Regio Decreto 27 giugno 1935, n. 1607 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Longone Sabino in provincia di Rieti".
---------------
AGGIORNAMENTO (253)
Il Regio Decreto 26 luglio 1935, n. 1695 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vetralla, in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (256)
Il Regio Decreto 2 agosto 1935, n. 1813 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7 , 1 ° comma, del Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Piombino, in provincia di Livorno, limitatamente alla zona prospiciente il mare verso levante, compresa tra la «Rocchetta» e il Cimitero".
---------------
AGGIORNAMENTO (260)
Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2297 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Comerconi, frazione del comune di Nicotera, in provincia di Catanzaro, e' escluso, limitatamente alla zona segnata in tinta rosa nell'unita planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' incluso nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati)".
---------------
AGGIORNAMENTO (262)
Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2310 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Santulussurgiu, limitatamente al rione « Sa Mandra » o « Su Casteddu », in provincia di Cagliari".
---------------
AGGIORNAMENTO (266)
Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2325 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , l'abitato di Lavello, in provincia di Potenza, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa".
---------------
AGGIORNAMENTO (270)
Il Regio Decreto 21 novembre 1935, n. 2442 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento".
---------------
AGGIORNAMENTO (272)
Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2506 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Polo, frazione del comune di Tarano Sabino, in provincia di Rieti".
---------------
AGGIORNAMENTO (281)
Il Regio Decreto 16 aprile 1936, n. 960 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Staffoli, frazione del comune di Petrella Salto, in provincia di Rieti".
---------------
AGGIORNAMENTO (282)
Il Regio Decreto 16 aprile 1936, n. 964 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nelle tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Marino, frazione del comune di S. Nazario, le provincia di Vicenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (287)
Il Regio Decreto 4 giugno 1936, n. 1387 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto. a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Canepina, in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (288)
Il Regio Decreto 3 settembre 1936, n. 1813 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sassari, limitatamente ai quartieri compresi fra corso Vico, viale Margherita di Savoia, via Mazzini, corso Umberto I, corso della Trinita' e via Aurelio Saffi".
---------------
AGGIORNAMENTO (293)
Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2314 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli abitati di Baiardo e Soldano, in provincia di Imperia, sono cancellati dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (298)
Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2363 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli abitati di Colli del Tronto e Ripaberarda, frazioni del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, sono cancellati dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (299)
Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2364 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Tolentino, in provincia di Macerata, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (304)
Il Regio Decreto 4 gennaio 1937, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Quadrelli, frazione del comune di Montecastrilli, in provincia di Terni".
---------------
AGGIORNAMENTO (306)
Il Regio Decreto 25 febbraio 1937, n. 397 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Forio d'Ischia, in provincia di Napoli, limitatamente alla localita' detta «Punta del Soccorso»".
---------------
AGGIORNAMENTO (309)
Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 884 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1948, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gallo, gia' facente parte della provincia di Caserta, ed attualmente aggregato a quella di Campobasso".
---------------
AGGIORNAMENTO (311)
Il Regio Decreto 15 marzo 1937, n. 1068 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Manoppello, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (312)
Il Regio Decreto 4 marzo 1937, n. 1069 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Orvieto, in provincia di Terni".
---------------
AGGIORNAMENTO (316)
Il Regio Decreto 10 giugno 1937, n. 1131 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cellere, in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (319)
Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1143 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Villa Lempa, in provincia di Teramo, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (320)
Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1144 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Farindola, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (324)
Il Regio Decreto 11 marzo 1937, n. 1172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Bellante, in provincia di Teramo, cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (328)
Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1279 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Campobasso (localita' Piano delle Camere) e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (329)
Il Regio Decreto 15 marzo 1937, n. 1300 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di San Valentino, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (330)
Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1306 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Serramonacesca, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (331)
Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 1307 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (333)
Il Regio Decreto 28 aprile 1937, n. 1325 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Citta' S. Angelo, in provincia di Pescara, e' cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (336)
Il Regio Decreto 30 settembre 1937, n. 1991 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Enna, limitatamente al rione denominato «Vallone Valverde», e' escluso dalla tabella D, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' incluso nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane)".
---------------
AGGIORNAMENTO (337)
Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2050 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, limitatamente alla zona compresa tra la via Roma, la via Umberto, la strada statale n. 118, ed il fondo Valle del burrone Cibella".
---------------
AGGIORNAMENTO (349)
Il Regio Decreto 25 aprile 1938, n. 1406 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Guardia Perticara, in provincia di Potenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (351)
Il Regio Decreto 5 settembre 1938, n. 1734 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Chieti".
---------------
AGGIORNAMENTO (352)
Il Regio Decreto 4 novembre 1938, n. 2016 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ventimiglia, in provincia di Imperia".
---------------
AGGIORNAMENTO (356)
Il Regio Decreto 1 dicembre 1938, n. 2046 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Ezze, frazione del comune di Calice Ligure, in provincia di Savona".
---------------
AGGIORNAMENTO (358)
Il Regio Decreto 5 gennaio 1939, n. 342 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pirano, in provincia di Pola".
---------------
AGGIORNAMENTO (365)
Il Regio Decreto 24 agosto 1939, n. 1393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cagliari, rione Castello, zona compresa frontalmente fra la Cattedrale e la Torre S. Pancrazio e limitata posteriormente da piazza Palazzo, via Martini e piazza Indipendenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (366)
Il Regio Decreto 31 agosto 1939, n. 1563 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Procida (localita' Terra Murata) in provincia di Napoli".
---------------
AGGIORNAMENTO (367)
Il Regio Decreto 31 agosto 1939, n. 1564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati quello di Sermugnano, frazione del comune di Castiglione in Teverina in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (368)
Il Regio Decreto 31 agosto 1939, n. 1565 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Costantino di Riveli in provincia di Potenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (370)
Il Regio Decreto 20 ottobre 1939, n. 1765 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173 i rioni Barca, Stazzone, Orologio e Fallea, del comune di Raffadali, in provincia di Agrigento, sono inclusi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (371)
Il Regio Decreto 9 novembre 1939, n. 1766 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Proceno, in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (372)
Il Regio Decreto 29 gennaio 1940, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, o dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Barrafranca in provincia di Enna".
---------------
AGGIORNAMENTO (373)
Il Regio Decreto 4 aprile 1940, n. 410 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Porto, frazione del comune di Maratea in provincia di Potenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (375)
Il Regio Decreto 6 agosto 1940, n. 1240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Viggianello in provincia di Potenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (376)
Il Regio Decreto 25 aprile 1940, n. 1308 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Orsomarso in provincia di Cosenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (377)
Il Regio Decreto 25 aprile 1940, n. 1309 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Falerna in provincia di Catanzaro".
---------------
AGGIORNAMENTO (379)
Il Regio Decreto 16 novembre 1940, n. 1951 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castagnole Monferrato, in provincia di Asti".
---------------
AGGIORNAMENTO (382)
Il Regio Decreto 16 gennaio 1941, n. 237 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9, luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Villacidro, rione Laccuneddas, in provincia di Cagliari".
---------------
AGGIORNAMENTO (384)
Il Regio Decreto 27 giugno 1941, n. 748 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173, l'inclusione dell'abitato di Cagliari (rione Castello), fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , e' estesa alla zona contigua verso sud, compresa fra la Chiesa Cattedrale e il Bastione di Santa Caterina, e limitata posteriormente da via Duomo a via Canelles".
---------------
AGGIORNAMENTO (385)
Il Regio Decreto 27 giugno 1941, n. 749 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , l'abitato di Trivigno, in provincia di Potenza, e' incluso, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, fra gli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati)".
Tabella E
Tabella E.
Spostamento di abitati
Spostamento dei seguenti abitati:
a) nel Veneto:
«In provincia di Belluno» la valle (frazione Conaggia), Mel (frazione follo), Puos d'Alpago (frazione Cornei) - Selva di Cadore (Borgate Santa Fosca e Zanol). (1) (9) (308)
b) nella Toscana:
(In provincia di Grosseto) Gavorrano - Roccastrada - Santa Fiora (capoluogo e frazione Bagnolo). (98)
c) nel Molise e negli Abruzzi:
(In provincia di Campobasso) Castellino del Biferno - Rocchetta al Volturno - Caccavone - Forli' nel Sannio - Rionero Sannitico (frazioni Casabona, Le Vigne, Montano e Vernali) - Cerro al Volturno; (in provincia di Chieti) Buonanotte - Salle - Giuliano Teatino; (in provincia di Teramo) Pescosansonesco - Pescosansonesco (frazione Grazie) - Viooli - Cermignano e Roccafinadamo - Torino di Sangro - Villa Popolo, frazione del comune di Torricella Sicura. (1) (9) (16) (114) (123) (181) (189) ((380))
d) nella Campania:
(In provincia di Avellino) Montecalvo Irpino - Caposele; (in provincia di Benevento) Casalduni - Castelpagano - Castelvetere - Tocco Gaudio; (in provincia di Salerno) Montecorvino Pugliano (frazione Pendazzi) - Montecorvino Pugliano (frazione Sorbo) - Rofrano - Roscigno - San Gregorio Magno. (30) (297)
e) in provincia di Basilicata:
Montemurro - Pietrapertosa - San Giorgio Lucano - San Martino d'Agri - Stigliano.
f) in provincia di Catanzaro:
Briatico (frazione Conidoni) - Briatico (frazione Paradisoni) - Briatico (frazione San Leo) - Briatico (frazione Villa Dapa) - Cardinale - Cessaniti (frazione Mantineo) - Cessaniti (frazione Pennaconi) - Dinami - Dinami (frazione Melicucca') - Drapia (frazione Gasponi) - Girifalco - Gizzeria - Martirano - Monteleone (frazione Triparni) - Monteleone (frazione Vena) - Nicotera (frazione Comerconi) - Olivadi - Parghelia - Parghelia (frazione Fitili) - Parghelia (frazione Zaccanopoli) - Ricadi (frazione Lampazzoni) - Sellia - San Gregorio d'Ippona (frazione Zammaro') - Spilinga (frazione Panaja) - Zambrone - Zambrone (frazione Daffina') - Zambrone (frazione San Giovanni) - Zungri - Maranise, Badolato, Fossato Serralta, Magisano e Nocera Tirinese - Belcastro. (18) (64) g) in provincia di Cosenza:
Acquappesa - Bonifati - Campana - Castiglione Casentino - Lago Longobardi Lungro - Marano Marchesato - Pietrapaola - San Martino di Finita - Terrati - Verbicaro - Rogliano (borgata Cicchelli) - Laghitello, frazione del comune di Lago. (57) (152) (265)
h) in provincia di Reggio Calabria:
Bagaladi - Bianco (frazione Pardesca) - Bianco (frazione Zoparto) - Brancaleone - Bruzzano - Caraffa del Bianco - Carida' - Casignana - Caulonia - Ferruzzano - Melicucca' - Oppido Mamertina - Palizzi - Precacore - Rogudi - San Pier Fedele e frazione Garopoli - Sant'Agata di Bianco - Sant'Eufemia d'Aspromonte - Sant'Ilario dello Ionio - San Roberto e frazione San Peri - Scido - Terranova Sappo Minulio e frazione Scroforio - Calanna, Melito, Porto Salvo, (frazione Pentedattilo), Maropati e sua frazione Tritanti - Caulonia (frazione Ursini). (72) (74) (80) (334)
i) nella Sicilia:
Castellumberto, Locadi (Messina) ; Raddusa (Catania), Sutera (Caltanissetta).
nella Lombardia, in provincia di Bergamo:
Bondione, frazione Torre.
In provincia di Aquila:
Balsorano - Fiamignano (frazioni Fontefreddo e Santa Lucia) - Pescorocchiano (frazioni Pace e Vallececa) - Scanno (frazione Frattura) - Peruzza, borgata della frazione Ridotti del comune di Balsorano.
In provincia di Bologna:
Castiglione dei Popoli (frazione Baragazza) - Grizzana (frazione Monteacuto Ragazza). (335)
In provincia di Caserta:
Villa Latina (frazione Vallegrande). (9)
In provincia di Parma:
Corniglio (frazioni Signatico e Vestano) - Fornovo di Taro (frazione Citerna) - Medesano (frazione Miano) - Pellegrino Parmense (frazione Metti) - Vianino, frazione del comune di Varano Melegari.
In provincia di Pavia:
Menconico (frazione Riva).
In provincia di Piacenza:
Bettola (frazione Padri) - Ferriere (frazioni Torrio Superiore e Torrio Inferiore). (17) (363)
In provincia di Potenza:
Latronico - Savoia di Lucania - Rapolla - Campomaggiore - Sant'Angelo le Fratte. (17) (48)
In provincia di Torino:
Locana (borgata Gascheria).
In provincia di Udine:
Tolmezzo (frazione Cazzaso).
In provincia di Ascoli:
Grottammare Antico - Ascoli Piceno (frazione Porchiano) - Fermo - Grottazzolina - Offida - Petritoli. (9) (10)
In provincia di Siena:
San Casciano dei Bagni (frazione Celle sul Rigo). (16)
In provincia di Cagliari:
San Vero Congius. (17)
In provincia di Forli':
Civitella di Romagna - Predappio. (17)
In provincia di Massa Carrara:
San Romano (frazione Caprignana). (18)
In provincia di Roma:
Bagnorea (frazione Civita)- Selci Sabino. (18) (251) (252)
In provincia di Reggio Emilia:
Villaminozzo, per le frazioni di Roncapianisio, Febbio, Rivarotonda. (19) (108)
(4) (12) (38) (71) (78) (82) (95) (105) (116) (133) (143) (158) (168) (174) (203) (223) (244) (257) (260) (274) (278) (279) (296) (302) (336) (344) (353)
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro delle finanze
LACAVA.
Il ministro della guerra
CASANA.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 giugno 1909, n. 407 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La somma di cui alla lettera i dell'art. 1 e' autorizzata per aggiungere - a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 - agli abitati da trasferire parzialmente o totalmente in nuova sede, inscritti nella tabella E della legge medesima, i seguenti:
1° in provincia di Belluno:
Pra' e Lagunaz, frazioni del Comune di Taibon;
2° in provincia di Teramo:
Alvi, frazione del Comune di Crognaleto".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 luglio 1913, n. 1023 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il capoluogo e la frazione Mosorrofa del comune di Cataforio restano compresi agli effetti dello spostamento dell'abitato nella tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il Regio Decreto 7 agosto 1919, n. 1498 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regio".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il Regio Decreto 7 dicembre 1919, n. 2406 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono approvate a' termini dell' art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919 n. 568 le annesse taballe A B e C, viste, d'ordine Nostro dal ministro proponente degli abitanti da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV) a quelli indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 225 e nelle tabelle D ed E allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Si riporta di seguito la seguente Tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il Regio Decreto 3 novembre 1921, n. 1547 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 23 febbraio 1922, n. 374 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il Regio Decreto 8 settembre 1922, n. 1301 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1535 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio Decreto 20 novembre 1924, n. 2322 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono approvate, a norma dell' art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e dell' art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , le unite tabelle A e B vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, a quelli indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 , e nella tabella E allegata alla citata legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Si riporta di seguito la suindicata Tabella:
"Tabella B.
Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 .
(Trasferimento di abitati minacciati da frane).
In provincia di Avellino:
Aquilonia.
(Limitatamente alla zona estrema del Rione S. Pietro)."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il Regio D.L. 26 novembre 1925, n. 2189 , convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Gavazzo, frazione del comune di Cologna Gavazzo, in provincia di Trento, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, a quelli indicati nella tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908 predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane)".
---------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il Regio Decreto 26 agosto 1926, n. 1654 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (57)
Il Regio Decreto 3 febbraio 1927, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Regio Decreto 7 aprile 1927, n. 1180 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il Regio Decreto 6 ottobre 1927, n. 2606 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli abitati di Cataforio Centro e frazione di Mosorrofa, in provincia di Reggio Calabria, sono esclusi dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (72)
Il Regio Decreto 9 febbraio 1928, n. 274 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il Regio Decreto 16 febbraio 1928, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1300 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art.1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n.445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Maiolati in provincia di Ancona, per il parziale trasferimento di esso limitatamente alla zona compresa fra il ciglio nord-ovest della rupe in frana, lo spigolo sud del fabbricato n. 54 in vicolo San Biagio, l'estremo limite nord del vicolo di piazza Padella, il vicolo San Biagio, l'intera proprieta' Colini (mappale n. 23), la gradinata di via del Monte, la piazza Padella e il vicolo omonimo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1302 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Brancaleone Superiore, frazione del comune di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, e' escluso dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (82)
Il Regio Decreto 14 luglio 1928, n. 1891 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (spostamento di abitati in frana) quello di Montefranco in provincia di Terni, per il parziale spostamento della zona compresa tra la via di mezzo, la strada delle Casaline e la via e piazza della Chiesa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (95)
Il Regio D.L. 21 marzo 1929, n. 473 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 giugno 1929, n. 1135 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di San Fratello e' incluso, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane)".
---------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7 , 1 ° comma, del Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (spostamento di abitati minacciati da frane) quello di Sorano, in provincia di Grosseto, limitatamente al rione ad ovest compreso tra la piazza del Poggio, via della Rocca Vecchia, piazza Vittorio Emanuele II, via del Borgo e fosso del Lavatoio.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (105)
Il Regio Decreto 3 ottobre 1929, n. 1869 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (spostamento di abitati) quello di Roccarandisi, frazione del comune di Pescorocchiano, in provincia di Rieti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (108)
Il Regio Decreto 9 dicembre 1929, n. 2296 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "A norma dell' art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311 , e' autorizzata, per gli abitati di Roncopianisio, Febbio e Rivarotonda del comune di Villaminozzo (provincia di Reggio Emilia), la sostituzione del consolidamento al trasferimento degli abitati stessi, che saranno percio' iscritti nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Regio Decreto 26 febbraio 1930, n. 238 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
Il Regio Decreto 13 marzo 1930, n. 327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' annullata la iscrizione nella tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , dell'abitato di Maiolati in provincia di Ancona e l'abitato stesso e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge stessa, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla leggo medesima (consolidamento di abitati minacciati da frane)".
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il Regio Decreto 6 novembre 1930, n. 1614 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Regio Decreto 21 luglio 1931, n. 1054 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Termini Imerese, in provincia di Palermo, e' cancellato dalla tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati) e, a norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge stessa, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E ad essa allegata (trasferimento di abitati minacciati da frane) limitatamente ai rioni Serio e Porta Euracea".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (143)
Il Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1321 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (spostamento di abitati) quello di Poggiorsini, frazione del comune di Gravina, in provincia di Bari".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
---------------
AGGIORNAMENTO (152)
Il Regio Decreto 1 febbraio 1932, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'abitato di Montegiordano, in provincia di Cosenza, e' cancellato dall'elenco di quelli da trasferire a cura e spese dello Stato, agli effetti delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (158)
Il Regio Decreto 18 aprile 1932, n. 743 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1018, n. 1019, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D (abitati da consolidare) e nella tabella E (abitati da trasferire) allegate alla legge stessa, quello di Castellaneta in provincia di Taranto".
---------------
AGGIORNAMENTO (168)
Il Regio Decreto 14 ottobre 1932, n. 1445 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Santeramo in Colle in provincia di Bari) limitatamente al rione Chiancone".
---------------
AGGIORNAMENTO (174)
Il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 174 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Polignano a Mare, la provincia di Bari".
---------------
AGGIORNAMENTO (181)
Il Regio Decreto 18 maggio 1933, n. 685 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Borrello in provincia di Chieti, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria 2 marzo 1933".
---------------
AGGIORNAMENTO (189)
Il Regio Decreto 1 giugno 1933, n. 1180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nelle tabelle D ed E allegate alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Pizzone, frazione del comune di Castelsanvincenzo, in provincia di Campobasso, limitatamente alla localita' Omero, per quanto riguarda il consolidamento dell'abitato, ed alla parte sottostante al Monte la Mandra, indicata in giallo nell'annessa planimetria, vistata, d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, per quanto, riguarda il trasferimento dell'abitato stesso".
---------------
AGGIORNAMENTO (203)
Il Regio Decreto 21 settembre 1933, n. 1474 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo iV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di CassaNo Murge in provincia di Bari limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria, in data 20 aprile 1933, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
---------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il Regio Decreto 18 febbraio 1935, n. 578 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'articolo 5, 6° comma del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Alianello, frazione del comune di Aliano, in provincia di Matera".
---------------
AGGIORNAMENTO (244)
Il Regio Decreto 27 giugno 1935, n. 1615 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Calcata, in provincia di Viterbo".
---------------
AGGIORNAMENTO (251)
Il Regio Decreto 26 luglio 1935, n. 1631 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. -445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, limitatamente ai rioni Camerino e Scaloni".
---------------
AGGIORNAMENTO (252)
Il Regio Decreto 16 maggio 1935, n. 1645 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 586 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 . titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Gallicano del Lazio, in provincia di Roma, limitatamente alla zona segnata in giallo nella annessa planimetria 30 aprile 1934, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
---------------
AGGIORNAMENTO (257)
Il Regio Decreto 2 agosto 1935, n. 1820 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Veiano, in provincia di Viterbo, limitatamente alla parte vecchia dell'abitato stesso, denominata «Borgo»".
---------------
AGGIORNAMENTO (260)
Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2297 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Comerconi, frazione del comune di Nicotera, in provincia di Catanzaro, e' escluso, limitatamente alla zona segnata in tinta rosa nell'unita planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' incluso nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati)".
---------------
AGGIORNAMENTO (265)
Il Regio Decreto 14 novembre 1935, n. 2324 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925; numero 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, numero 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Scala Coeli, in provincia di Cosenza, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
---------------
AGGIORNAMENTO (274)
Il Regio Decreto 23 gennaio 1936, n. 256 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Accettura, in provincia di Matera, limitatamente alle contrade Fariuolo e Fontana Terra".
---------------
AGGIORNAMENTO (278)
Il Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 519 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, numero 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Corese Terra, frazione del comune di Fara Sabina (in provincia di Rieti) limitatamente al lato est, prospiciente l'appicco in frana".
---------------
AGGIORNAMENTO (279)
Il Regio Decreto 16 marzo 1936, n. 684 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Bolognola, in provincia di Macerata".
---------------
AGGIORNAMENTO (296)
Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2325 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Frasso Sabino, in provincia di Rieti, limitatamente alla zona sud-ovest dell'abitato stesso".
---------------
AGGIORNAMENTO (297)
Il Regio Decreto 29 ottobre 1936, n. 2326 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Lacedonia, in provincia di Avellino, limitatamente alla parte segnata in giallo, nell'unita' planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
---------------
AGGIORNAMENTO (302)
Il Regio Decreto 23 novembre 1936, n. 2419 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Villafrati, in provincia di Palermo, limitatamente alla zona compresa tra il Corso Umberto I ed il sottostante burrone".
---------------
AGGIORNAMENTO (308)
Il Regio Decreto 25 marzo 1937, n. 820 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Staolin, frazione del comune di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, nonche' quello di Alvera', frazione dello stesso Comune, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'unita planimetria in data 12 maggio 1936, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
---------------
AGGIORNAMENTO (334)
Il Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1422 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 , 6 ° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Tritanti, frazione del comune di Maropati, in provincia di Reggio Calabria, e' escluso dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (335)
Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Giugnola, frazione del comune di Castel del Rio, in provincia di Bologna, limitatamente galla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria 29 gennaio 1937, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
---------------
AGGIORNAMENTO (336)
Il Regio Decreto 30 settembre 1937, n. 1991 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Enna, limitatamente al rione denominato «Vallone Valverde», e' escluso dalla tabella D, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' incluso nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane)".
---------------
AGGIORNAMENTO (344)
Il Regio Decreto 31 marzo 1938, n. 1118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 558 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, limitatamente ai rioni Casale, Civita e Terra".
---------------
AGGIORNAMENTO (353)
Il Regio Decreto 4 novembre 1938, n. 2017 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Aliano, in provincia di Matera, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici".
---------------
AGGIORNAMENTO (363)
Il Regio Decreto 12 maggio 1939, n. 1132 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Ceci frazione del comune di Bobbio, in provincia di Piacenza, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'unita planimetria in data 25 febbraio 1939-XVII, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
---------------
AGGIORNAMENTO (380)
Il Regio Decreto 9 dicembre 1940, n. 1953 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A norma dell' art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Ari, in provincia di Chieti, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'unita planimetria, in data 11 ottobre 1940-XVIII, vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente".