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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 24.



Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo.

Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.