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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 29.



L'ufficio amministrativo del commissariato e' composto d'impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, e, in quanto occorra, dell'Amministrazione provinciale dell'interno.

Esso compie altresi' per quanto riguarda le opere e gli oggetti contemplati nella legge 31 marzo 1904, n. 140 e nella presente, quei servizi che, secondo le norme vigenti, spetterebbero all'ufficio di prefettura.