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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 40.



E' autorizzata la maggiore spesa di 500,000 lire in aumento a quella di L. 1,500,000 di cui all'articolo 1, lettera c) della legge 29 dicembre 1907, n. 810.

Tale somma sara' prelevata, salvo a reintegrarla in caso di necessita', dall'assegnazione fatta con l'articolo 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255, trasportando la somma stessa nello esercizio 1908-909, dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al conto residui del capitolo apposito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.