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Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Art. 65.



I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E annessa alla presente legge, compileranno due piani, uno dei quali indichera' la zona che dovra' essere abbandonata e l'altro la localita' in cui dovra' sorgere il nuovo abitato.

Indicheranno pure quali edifizi pubblici sia necessario di spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, gia' provvisti di tali edilizi.