Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)
Art. 74.
Le aree assegnate gratuitamente e le case su di esse costruite col mutuo di favore, di che all'articolo seguente, non potranno essere alienate per qualsiasi titolo se non dopo trascorsi 10 anni dall'ultimazione degli edifici; e i contratti che fossero stipulati in contravvenzione alla presente legge saranno nulli.