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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 4

Articolo 4
Diritto d'uscita - diritto d'accesso
Formalita' amministrative
1. Ciascuna Parte Contraente garantisce al lavoratore migrante i seguenti diritti:
- il diritto d'uscita dal territorio della Parte Contraente di cui e' cittadino;
- il diritto di accesso al territorio di una delle Parti Contraenti per svolgervi un lavoro retribuito qualora il lavoratore migrante sia stato preventivamente autorizzato e abbia ottenuto i documenti richiesti.
2. Questi diritti vanno intesi con riserva delle restrizioni fissate dalla legislazione e relative alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, alla salute pubblica o al buon costume.
3. I documenti richiesti al lavoratore migrante per l'emigrazione e l'immigrazione vengono rilasciati nel piu' breve tempo possibile, a titolo gratuito o dietro versamento di una somma che non puo' super- are il costo amministrativo di detti documenti.