Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 17
Articolo 17
Trasferimento dei risparmi
1. Ciascuna Parte Contraente permettera', secondo le modalita' fissate dalla sua legislazione, il trasferimento di tutti o parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che quest'ultimi desiderano trasferire.
Tale disposizione verra' applicata anche al trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titoli di obbligazione alimentare. Il trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare non potra' essere in nessun caso ostacolata o impedita.
2. Ciascuna Parte Contraente permettera', nel quadro delle convenzioni bilaterali o con ogni altro mezzo, il trasferimento delle somme che spettano ai lavoratori migranti qualora essi lascino il territorio dello Stato d'accoglimento.
Trasferimento dei risparmi
1. Ciascuna Parte Contraente permettera', secondo le modalita' fissate dalla sua legislazione, il trasferimento di tutti o parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che quest'ultimi desiderano trasferire.
Tale disposizione verra' applicata anche al trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titoli di obbligazione alimentare. Il trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare non potra' essere in nessun caso ostacolata o impedita.
2. Ciascuna Parte Contraente permettera', nel quadro delle convenzioni bilaterali o con ogni altro mezzo, il trasferimento delle somme che spettano ai lavoratori migranti qualora essi lascino il territorio dello Stato d'accoglimento.