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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 17

Articolo 17
Trasferimento dei risparmi
1. Ciascuna Parte Contraente permettera', secondo le modalita' fissate dalla sua legislazione, il trasferimento di tutti o parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che quest'ultimi desiderano trasferire.
Tale disposizione verra' applicata anche al trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titoli di obbligazione alimentare. Il trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare non potra' essere in nessun caso ostacolata o impedita.
2. Ciascuna Parte Contraente permettera', nel quadro delle convenzioni bilaterali o con ogni altro mezzo, il trasferimento delle somme che spettano ai lavoratori migranti qualora essi lascino il territorio dello Stato d'accoglimento.