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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 32

Articolo 32
Relazione fra la presente Convenzione e la legislazione nazionale delle Parti Contraenti o gli Accordi internazionali
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni che sono o entreranno in vigore e che sono o saranno piu' favorevoli alle persone tutelate dalla presente Convenzione in virtu' della legislazione nazionale e dei trattati, convenzioni, accordi o intese bilaterali o multilaterali, nonche' delle misure adottate per la loro applicazione.