N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 22

Articolo 22
Decesso
Ciascuna Parte Contraente avra' cura che, nel quadro delle sue leggi o, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, vengano adottati provvedimenti al fine di fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria al trasporto nel Paese d'origine dei corpi dei lavoratori migranti deceduti in seguito ad incidente sul lavoro.