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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 9

Articolo 9
Permesso di soggiorno
1. Ciascuna Parte Contraente rilascera', qualora la legislazione nazionale lo richieda, un permesso di soggiorno ai lavoratori migranti che sono stati autorizzati ad occupare un posto di lavoro retribuito sul suo territorio conformemente alle condizioni previste nella presente Convenzione.
2. Il permesso di soggiorno sara' rilasciato, e, se del caso, rinnovato alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, per una durata uguale, di regola, a quella del permesso di lavoro. Quando la durata del permesso di lavoro e' indeterminata, il permesso sara' rilasciato e, se del caso, rinnovato di regola per un periodo di almeno un anno. Sara' rilasciato e rinnovato gratuitamente o dietro pagamento delle sole spese amministrative.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai membri della famiglia del lavoratore migrante autorizzati a raggiungerlo conformemente all'art. 12 della presente Convenzione.
4. Qualora il lavoratore migrante non occupi piu' il posto di lavoro, o perche' colpito da inabilita' temporanea al lavoro dovuta a malattia o incidente, o perche' disoccupato involontario debitamente accertato dalle autorita' competenti, sara' autorizzato ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 25 della presente Convenzione, a rimanere sul territorio dello Stato d'accoglimento per un periodo non inferiore a cinque mesi.
Tuttavia, nessuna Parte Contraente avra' l'obbligo nei casi di cui al precedente comma, di permettere al lavoratore migrante di rimanere per un periodo superiore alla durata del versamento delle indennita' di disoccupazione.
5. Il permesso di soggiorno, rilasciato in conformita' alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo potra' essere ritirato:
a. per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di buon costume;
b. se il titolare si rifiuta, dopo essere stato debitamente informato delle conseguenze di tale rifiuto, di conformarsi alle prescrizioni emanate dall'autorita' sanitaria nei suoi confronti a fine della tutela della salute pubblica;
c. se non e' soddisfatta una condizione essenziale per il suo rilascio o la sua validita'.
Ciascuna Parte Contraente si impegna tuttavia ad assicurare ai lavoratori migranti, cui sia stato ritirato il permesso di soggiorno, un effettivo diritto di ricorso, in conformita' alla procedura prevista dalla propria legislazione, presso un'autorita' giudiziaria o amministrativa.