Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 16
Articolo 16
Condizioni di lavoro
1. In materia di condizioni di lavoro, i lavoratori migranti autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtu' delle disposizioni legislative o regolamentari, dei contratti collettivi di lavoro o delle consuetudini.
2. Non si puo' derogare mediante contratto individuale al principio dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.
Condizioni di lavoro
1. In materia di condizioni di lavoro, i lavoratori migranti autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtu' delle disposizioni legislative o regolamentari, dei contratti collettivi di lavoro o delle consuetudini.
2. Non si puo' derogare mediante contratto individuale al principio dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.