Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 36
Articolo 36
Riserve
1. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare una o piu' riserve che non potranno riguardare piu' di nove articoli dei Capitoli dal II al IV incluso, ad eccezione degli articoli 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 26.
2. Ogni Stato potra' ritirare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, una riserva da lui formulata in virtu' del precedente paragrafo mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla data del suo ricevimento.
Riserve
1. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare una o piu' riserve che non potranno riguardare piu' di nove articoli dei Capitoli dal II al IV incluso, ad eccezione degli articoli 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 26.
2. Ogni Stato potra' ritirare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, una riserva da lui formulata in virtu' del precedente paragrafo mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla data del suo ricevimento.