N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 18

Articolo 18
Sicurezza sociale
1. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari parita' di trattamento con i propri nazionali in materia di sicurezza sociale, con riserva delle condizioni richieste dalla propria legislazione e dagli accordi bilaterali e multilaterali conclusi o da concludere tra le Parti Contraenti interessate.
2. Inoltre le Parti Contraenti faranno tutto il possibile per garantire ai lavoratori migranti e ai loro familiari il mantenimento dei diritti in via di acquisizione e dei diritti acquisiti, nonche' la prestazione di servizi sociali all'estero, mediante accordi bilaterali e multilaterali.