Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 30
Articolo 30
Ritorno al paese d'origine
1. Ciascuna Parte Contraente adottera', per quanto possibile, le disposizioni adeguate al fine di assistere i lavoratori migranti ed i loro familiari al momento del loro rientro definitivo nel paese d'origine, in particolare quelle previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della presente Convenzione. Sara' lasciata a ciascuna Parte Contraente la facolta' di fornire una assistenza finanziaria.
2. Affinche' i lavoratori migranti possano conoscere, prima del loro viaggio di ritorno, le condizioni alle quali avverra' il loro nuovo insediamento nel paese d'origine, quest'ultimo comunichera' allo Stato d'accoglimento, che le mettera' a disposizione degli interessati su loro richiesta, informazioni relative in particolare a:
- le possibilita' e le condizioni di lavoro nel loro paese d'origine;
- l'aiuto finanziario concesso per la reintegrazione economica;
- il mantenimento dei diritti acquisiti all'estero in materia di sicurezza sociale;
- i passi da compiere per facilitare la ricerca di un alloggio;
- l'equipollenza dei certificati o diplomi professionali ottenuti all'estero e, se del caso, gli esami necessari per il loro riconoscimento;
- l'equipollenza dei titoli di studio ottenuti all'estero al fine di permettere l'inserimento scolastico senza declassamento dei figli dei lavoratori migranti.
Ritorno al paese d'origine
1. Ciascuna Parte Contraente adottera', per quanto possibile, le disposizioni adeguate al fine di assistere i lavoratori migranti ed i loro familiari al momento del loro rientro definitivo nel paese d'origine, in particolare quelle previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della presente Convenzione. Sara' lasciata a ciascuna Parte Contraente la facolta' di fornire una assistenza finanziaria.
2. Affinche' i lavoratori migranti possano conoscere, prima del loro viaggio di ritorno, le condizioni alle quali avverra' il loro nuovo insediamento nel paese d'origine, quest'ultimo comunichera' allo Stato d'accoglimento, che le mettera' a disposizione degli interessati su loro richiesta, informazioni relative in particolare a:
- le possibilita' e le condizioni di lavoro nel loro paese d'origine;
- l'aiuto finanziario concesso per la reintegrazione economica;
- il mantenimento dei diritti acquisiti all'estero in materia di sicurezza sociale;
- i passi da compiere per facilitare la ricerca di un alloggio;
- l'equipollenza dei certificati o diplomi professionali ottenuti all'estero e, se del caso, gli esami necessari per il loro riconoscimento;
- l'equipollenza dei titoli di studio ottenuti all'estero al fine di permettere l'inserimento scolastico senza declassamento dei figli dei lavoratori migranti.