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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 30

Articolo 30
Ritorno al paese d'origine
1. Ciascuna Parte Contraente adottera', per quanto possibile, le disposizioni adeguate al fine di assistere i lavoratori migranti ed i loro familiari al momento del loro rientro definitivo nel paese d'origine, in particolare quelle previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della presente Convenzione. Sara' lasciata a ciascuna Parte Contraente la facolta' di fornire una assistenza finanziaria.
2. Affinche' i lavoratori migranti possano conoscere, prima del loro viaggio di ritorno, le condizioni alle quali avverra' il loro nuovo insediamento nel paese d'origine, quest'ultimo comunichera' allo Stato d'accoglimento, che le mettera' a disposizione degli interessati su loro richiesta, informazioni relative in particolare a:
- le possibilita' e le condizioni di lavoro nel loro paese d'origine;
- l'aiuto finanziario concesso per la reintegrazione economica;
- il mantenimento dei diritti acquisiti all'estero in materia di sicurezza sociale;
- i passi da compiere per facilitare la ricerca di un alloggio;
- l'equipollenza dei certificati o diplomi professionali ottenuti all'estero e, se del caso, gli esami necessari per il loro riconoscimento;
- l'equipollenza dei titoli di studio ottenuti all'estero al fine di permettere l'inserimento scolastico senza declassamento dei figli dei lavoratori migranti.