Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 35
Articolo 35
Campo di applicazione territoriale
1. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o successivamente, in qualunque altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'insieme dei territori o ad uno o piu' territori per i quali egli assicura le relazioni internazionali o per i quali e' autorizzato a stipulare.
2. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirato per quanto riguarda ogni territorio designato in detta dichiarazione. Questo ritiro avra' effetto nei sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Campo di applicazione territoriale
1. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o successivamente, in qualunque altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'insieme dei territori o ad uno o piu' territori per i quali egli assicura le relazioni internazionali o per i quali e' autorizzato a stipulare.
2. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirato per quanto riguarda ogni territorio designato in detta dichiarazione. Questo ritiro avra' effetto nei sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.