Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 21
Articolo 21
Controllo delle condizioni di lavoro
Ciascuna Parte Contraente controllera' o fara' controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti cosi' come avviene per i lavoratori nazionali. Tale controllo sara' effettuato dagli organismi o dalle istituzioni competenti dello Stato d'accoglimento o di ogni altro organo autorizzato dallo Stato d'accoglimento.
Controllo delle condizioni di lavoro
Ciascuna Parte Contraente controllera' o fara' controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti cosi' come avviene per i lavoratori nazionali. Tale controllo sara' effettuato dagli organismi o dalle istituzioni competenti dello Stato d'accoglimento o di ogni altro organo autorizzato dallo Stato d'accoglimento.