Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 37
Articolo 37
Denuncia della Convenzione
1. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data del suo ricevimento.
2. Non potra' essere effettuata nessuna denuncia prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti della Parte Contraente interessata.
3. Ciascuna Parte Contraente che cessa di essere Membro del Consiglio d'Europa cessa di essere Parte alla presente Convenzione sei mesi dopo la data in cui ha perso la sua qualita' di Stato membro.
Denuncia della Convenzione
1. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data del suo ricevimento.
2. Non potra' essere effettuata nessuna denuncia prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti della Parte Contraente interessata.
3. Ciascuna Parte Contraente che cessa di essere Membro del Consiglio d'Europa cessa di essere Parte alla presente Convenzione sei mesi dopo la data in cui ha perso la sua qualita' di Stato membro.