Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 25
Articolo 25
Reimpiego
1. Se un lavoratore migrante perde il posto di lavoro per motivi indipendenti dalla sua volonta', soprattutto in caso di disoccupazione o di lunga malattia, l'autorita' competente dello Stato d'accoglimento facilitera' il suo reimpiego secondo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore in detto Stato.
2. A tal fine, lo Stato ospite favorira' i provvedimenti necessari ad assicurare, per quanto possibile, la riabilitazione e la rieducazione professionale di detto lavoratore migrante, purche' manifesti l'intenzione di continuare a lavorare nello Stato d'accoglimento.
Reimpiego
1. Se un lavoratore migrante perde il posto di lavoro per motivi indipendenti dalla sua volonta', soprattutto in caso di disoccupazione o di lunga malattia, l'autorita' competente dello Stato d'accoglimento facilitera' il suo reimpiego secondo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore in detto Stato.
2. A tal fine, lo Stato ospite favorira' i provvedimenti necessari ad assicurare, per quanto possibile, la riabilitazione e la rieducazione professionale di detto lavoratore migrante, purche' manifesti l'intenzione di continuare a lavorare nello Stato d'accoglimento.