Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.
Art. 31
Articolo 31
Mantenimento dei diritti acquisiti
Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata come giustificante un trattamento meno favorevole di quello accordati ai lavoratori migranti dalla legislazione nazionale dello Stato d'accoglimento e dagli accordi bilaterali e multilaterali nei quali tale Stato e' Parte Contraente.
Mantenimento dei diritti acquisiti
Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata come giustificante un trattamento meno favorevole di quello accordati ai lavoratori migranti dalla legislazione nazionale dello Stato d'accoglimento e dagli accordi bilaterali e multilaterali nei quali tale Stato e' Parte Contraente.