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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 12

Articolo 12
Riunificazione delle famiglie
1. Il congiunto del lavoratore migrante che ha un'occupazione regolare nel territorio di una Parte Contraente e i suoi figli non sposati, fintantoche' sono considerati minori dalla legislazione in materia dello Stato d'accoglimento e che sono a suo carico, sono autorizzati, alle stesse condizioni di quelle previste dalla Convenzione per l'ammissione dei lavoratori migranti e secondo la procedura prevista per tale ammissione dalla legislazione o dagli Accordi internazionali, a raggiungere il lavoratore migrante nel territorio di una Parte Contraente, a condizione che quest'ultimo disponga per la sua famiglia di un alloggio considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui lavora.
Ciascuna Parte Contraente potra' subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra ad un periodo di attesa che non potra' essere superiore ai dodici mesi.
2. Ciascuno Stato potra' inoltre, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avra' effetto un mese dopo il suo ricevimento, subordinare la riunificazione delle famiglie di cui al precedente paragrafo 1 alla condizione che il lavoratore migrante disponga di mezzi finanziari stabili, sufficienti a provvedere ai bisogni della sua famiglia.
3. Ciascuno Stato potra', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avra' effetto un mese dopo il suo ricevimento, derogare temporaneamente all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione prevista al precedente paragrafo 1, per una o piu' parti del suo territorio che indichera' nella dichiarazione, purche' dette misure non siano in contraddizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali. La dichiarazione dovra' menzionare i motivi particolari che giustifichino la deroga relativamente alla capacita' d'accoglimento.
Ciascuno Stato che si avvale di tale facolta' di deroga dovra' informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa in merito ai provvedimenti adottati ed assicurare la pubblicazione di detti provvedimenti nel piu' breve tempo possibile. Deve altresi' informare il Segretario Generale della data in cui dette misure cessano di essere in vigore e le disposizioni della Convenzione sono di nuovo applicabili.
La dichiarazione non pregiudichera' in linea di massima le domande di riunificazione delle famiglie sottoposte alle autorita' competenti prima che la dichiarazione sia stata inviata al Segretario Generale dai lavoratori migranti che si trovano gia' nella parte del territorio interessato.