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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 19

Articolo 19
Assistenza sociale e medica
Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio ai lavoratori migranti e ai loro familiari, residenti regolarmente nel proprio territorio, la stessa assistenza sociale e medica riservata per i propri nazionali e cio' in conformita' agli obblighi assunti con accordi internazionali ed in particolare con la Convenzione Europea di assistenza sociale e medica del 1953.